Cassazione Penale, Ordinanza n. 02666/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna di primo grado per un furto in abitazione. Il fatto contestato riguardava un episodio del 10 novembre 2017, mentre per un fatto analogo del 19 novembre 2017, nello stesso luogo e ai danni delle stesse persone offese, l'imputato era stato assolto già in primo grado. Con l'unico motivo di ricorso si denunciava la mancanza di motivazione quanto al riconoscimento dell'imputato come autore del reato, sostenendo in sostanza che il giudizio di responsabilità non fosse adeguatamente sorretto dalla prova disponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché formulato in modo non confrontato con la doppia conforme di merito e perché fondato su una lettura soggettiva e selettiva degli atti, senza misurarsi con la motivazione di primo e secondo grado. I giudici di merito avevano svolto un vaglio probatorio accurato, distinguendo tra immagini videoregistrate non ottimali, insufficienti per il fatto del 19 novembre 2017, e immagini nitide che avevano invece consentito alla polizia giudiziaria di riconoscere con certezza l'imputato per l'episodio del 10 novembre 2017. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 bis c.p.
Individua il delitto oggetto di condanna nei gradi di merito, qui richiamato solo come titolo di reato contestato per il fatto del 10 novembre 2017.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione che contesta l'identificazione dell'imputato deve confrontarsi specificamente con la motivazione dei giudici di merito, soprattutto quando vi è una doppia conforme di condanna.
- È inammissibile il ricorso che si risolva in una rilettura soggettiva e selettiva del fatto, senza evidenziare reali aporie logiche o omissioni decisive della motivazione impugnata.
- Quando la responsabilità sia stata affermata sulla base di elementi probatori ritenuti certi e distinti da quelli giudicati incerti in relazione ad altri episodi, la censura che non tenga conto di tale differenziazione non supera il vaglio di ammissibilità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.
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