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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29181/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di risarcimento proposta da una persona rimasta gravemente ferita in un episodio del 1990, che ha agito contro le amministrazioni statali chiedendo Euro 500.000 per il presunto tardivo recepimento della direttiva 2004/80/CE in materia di indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti. In fatto, la persona aveva sostenuto di essere stata avvicinata da due soggetti poi risultati carabinieri in borghese, di avere creduto di trovarsi davanti a malviventi e di essere stata colpita da colpi d’arma da fuoco mentre si allontanava; successivamente era stata anche coinvolta in un procedimento penale conclusosi con condanna per minaccia aggravata e porto/detenzione illegittima di armi, mentre la denuncia contro i carabinieri era stata archiviata. In primo grado la domanda era stata rigettata, con dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del Ministero della giustizia; la corte d’appello aveva confermato il rigetto ritenendo che la direttiva e la normativa attuativa non tutelassero fatti anteriori al 30 giugno 2005. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) violazione della direttiva 2004/80/CE, assumendo che la direttiva avrebbe natura self-executing e che la limitazione ai fatti successivi al 30 giugno 2005 riguarderebbe solo le modalità procedurali interne, non l’an dell’indennizzo; 2) violazione di norme processuali sulle spese, sostenendo che la questione era nuova e che il motivo di appello sulla compensazione non era generico; 3) omesso esame del motivo di appello relativo alla legittimazione passiva del Ministero della giustizia; 4) violazione di parametri costituzionali e convenzionali e richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, assumendo che il mancato accertamento penale del reato non sarebbe decisivo per il diritto all’indennizzo e che la vittima non potrebbe essere esclusa per le vicende del procedimento penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione di diritto era già stata decisa in modo conforme alla propria giurisprudenza: la direttiva 2004/80/CE non impone agli Stati membri di prevedere un indennizzo per le vittime di reati violenti commessi prima del 30 giugno 2005 e, per conseguenza, il ritardo o la mancata attuazione non può aver causato danno risarcibile per fatti anteriori a tale data. Ha respinto il secondo motivo perché la valutazione sulla compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e, in caso di mancata compensazione, non sussiste uno specifico onere motivazionale. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito dal rigetto del primo. Il quarto motivo è stato superato dall’inammissibilità del primo, poiché la richiesta di rinvio pregiudiziale è stata considerata irrilevante per la decisione della causa. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Direttiva 2004/80/CE

    La direttiva non impone l’indennizzo per fatti anteriori al 30 giugno 2005; gli Stati membri possono limitare l’applicazione delle misure attuative ai reati commessi dopo tale data.

  • D.Lgs. n. 204 del 2007

    Le disposizioni attuative si applicano alle procedure per l’erogazione dei benefici economici conseguenti ai reati commessi dopo il 30 giugno 2005.

  • art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.

    Norma invocata per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360 bis n. 1 cod. proc. civ.

    Il ricorso è stato ritenuto inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità e il motivo non offre argomenti per mutare orientamento.

  • artt. 92, 132 e 164 cod. proc. civ.

    Richiamati dal ricorrente per censurare la disciplina e motivazione sulle spese, ma la Corte ha affermato che la compensazione delle spese è rimessa al giudice di merito.

  • art. 342 cod. proc. civ.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la pretesa genericità dell’appello sulle spese.

  • art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

    Invocato per il dedotto omesso esame del motivo di appello sulla legittimazione passiva.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato nel quarto motivo, ma non esaminato nel merito per irrilevanza conseguente all’inammissibilità del primo motivo.

  • art. 14 CEDU

    Richiamato nel quarto motivo, senza scrutinio nel merito.

  • art. 20 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato nel quarto motivo, senza decisiva rilevanza nella causa.

  • art. 21 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Richiamato nel quarto motivo, senza decisiva rilevanza nella causa.

  • art. 380 bis.1 cod. proc. civ.

    Ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, comporta l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La direttiva 2004/80/CE non attribuisce un diritto all’indennizzo per le vittime di reati violenti commessi prima del 30 giugno 2005, quando lo Stato membro abbia legittimamente limitato l’applicazione delle misure attuative ai soli fatti successivi a tale data.
  • La ritardata o mancata attuazione di una direttiva non può generare un danno risarcibile in capo a soggetti la cui pretesa non rientra nell’ambito temporale di applicazione della direttiva stessa.
  • Quando la decisione impugnata è conforme a un orientamento consolidato della Corte di cassazione, il motivo di ricorso è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c. se non offre argomenti idonei a mutare indirizzo.
  • La valutazione circa la compensazione delle spese processuali appartiene al potere discrezionale del giudice di merito; la mancata compensazione non richiede uno specifico onere motivazionale ulteriore rispetto alla pronuncia sulle spese.
  • Se la soluzione di una questione di diritto rende irrilevanti ulteriori censure o l’istanza di rinvio pregiudiziale, queste restano assorbite o comunque prive di rilevanza ai fini della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaRinvio pregiudiziale

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