Ordinanza n. 299/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. II, 7 marzo 2024, n. 647 in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, sez. II, 5 marzo 2020, n. 440, come confermata con sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 18 luglio 2022, n. 6096 e, ove occorra, del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, n. 440/2020, come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, n. 6096/2022; per la declaratoria di nullità e/o per l'annullamento della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 400/2025/R/gas in data 5 agosto 2025, nonché, ove occorrer possa, della deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 156/2024/R/gas, unitamente all'allegato A alla stessa, oltre che della delibera ARERA 448/2022/R/GAS e del Documento per la consultazione 41/2023/R/GA e della delibera ARERA 575/2017/R/GAS per il periodo transitorio 2018-2019; di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale; in via subordinata, per la condanna al risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione, ai sensi dell'art. 112, comma 3, cod. proc. amm.; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da A2A s.p.a. per l’annullamento, nei limiti dell’interesse della ricorrente della Deliberazione ARERA n. 400/2025/R/Gas del 5 agosto 2025, avente ad oggetto “Chiusura del procedimento per l’introduzione di misure di economicità della tariffa di trasporto per i clienti a maggior consumo di gas naturale, riavviato con deliberazione dell’autorità 156/2024/R/Gas, in ottemperanza alle sentenze del Tar Lombardia 7 marzo 2024, nn. 645, 646, 647, 648, 649, 650 e 23 marzo 2024, n. 878”; di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, inclusa, ove occorrer possa, la Deliberazione ARERA n. 156/2024/R/Gas.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione ARERA n. 400/2025/R/gas del 5 agosto 2025, nonché, ove occorra, deliberazioni ARERA n. 156/2024/R/gas, n. 448/2022/R/GAS e n. 575/2017/R/GAS e relativi atti connessi
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un’azione di ottemperanza lamentando il contrasto della deliberazione ARERA n. 400/2025/R/gas con il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Lombardia n. 440/2020, confermata dal Consiglio di Stato n. 6096/2022, e sulla successiva sentenza del TAR Lombardia n. 647/2024. Ha inoltre dedotto censure riconducibili a un’ordinaria azione di annullamento, prospettando il contrasto diretto della deliberazione con la normativa di riferimento, tra cui la qualificazione della misura sottoposta alla Commissione europea come aiuto di Stato. A2A s.p.a. ha proposto ricorso incidentale formulando esclusivamente censure di illegittimità derivata dal contrasto diretto della deliberazione n. 400/2025/R/gas con la normativa applicabile.
La decisione
Il TAR ha rilevato che nel medesimo giudizio erano state cumulate un’azione di ottemperanza e ordinarie azioni di impugnazione soggette a riti diversi. In applicazione dell’art. 32, comma 1, c.p.a., ha disposto la conversione del rito, ritenendo applicabile il rito ordinario. Considerata inoltre l’identità delle questioni con quelle oggetto del giudizio RG 4131/2025, nel quale la Commissione europea aveva chiesto di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 29, paragrafo 2, del regolamento UE 2015/1589, il TAR ha ritenuto opportuno richiedere alla Commissione di formulare osservazioni scritte anche nel presente giudizio, autorizzandola a partecipare all’udienza di merito per eventuali osservazioni orali. È stato assegnato alla Commissione un termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione processuale. Il giudizio è stato rinviato all’udienza pubblica del 21 maggio 2026; nessuna decisione è stata assunta sul merito delle domande di ottemperanza, annullamento o risarcimento.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, c.p.a.
in caso di cumulo in uno stesso giudizio di azioni soggette riti diversi, si applica il rito ordinario
Il cumulo di azioni soggette a riti diversi comporta l’applicazione del rito ordinario e, nel caso concreto, la conversione del rito.
art. 29, paragrafo 1, regolamento UE 2015/1589
Consente al giudice nazionale di richiedere alla Commissione europea informazioni od osservazioni scritte nell’ambito di una controversia concernente l’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.
art. 29, paragrafo 2, regolamento UE 2015/1589
È richiamato con riferimento all’istanza della Commissione europea per la presentazione di osservazioni scritte e la partecipazione all’udienza.
art. 112, comma 3, c.p.a.
È indicato dalla ricorrente quale fondamento della domanda subordinata di risarcimento dei danni derivanti dall’impossibilità o mancata esecuzione, violazione o elusione del giudicato.
Massime di principio
- Quando nello stesso giudizio sono cumulate un’azione di ottemperanza e ordinarie azioni di annullamento soggette a riti diversi, deve applicarsi il rito ordinario ai sensi dell’art. 32, comma 1, c.p.a., con conseguente conversione del rito.
- La qualificazione delle censure come dirette a far valere il contrasto dell’atto con la normativa di riferimento integra un’ordinaria azione di impugnazione distinta dall’azione di ottemperanza, anche quando le domande riguardano il medesimo provvedimento amministrativo.
- In una controversia nazionale riguardante una misura potenzialmente qualificabile come aiuto di Stato, il giudice può richiedere alla Commissione europea osservazioni scritte e autorizzarne la partecipazione all’udienza ai sensi dell’art. 29 del regolamento UE 2015/1589, ove le questioni siano identiche o strettamente connesse a quelle già oggetto di interlocuzione con la Commissione.
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