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Sentenza

Sentenza n. 608/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202500896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sezione staccata di Salerno, nella parte in cui aveva integralmente compensato le spese di lite dopo avere accolto la domanda contro l’assegnazione al minore di sole 18 ore di sostegno, a fronte di un orario curricolare di 30 ore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitore di studente disabile)

Prevale il privato

La controversia

Il minore, frequentante la prima classe della scuola secondaria di primo grado e riconosciuto portatore di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, aveva ricevuto soltanto 18 ore di sostegno rispetto alle 30 ore dell’orario curricolare. Il TAR aveva riconosciuto la manifesta fondatezza della domanda di annullamento, ma aveva compensato integralmente le spese processuali, richiamando anche la definizione del giudizio nella fase cautelare. L’appellante ha impugnato la sentenza limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo error in iudicando e in procedendo, violazione degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c., nonché dell’art. 111, comma 6, Cost., per motivazione insufficiente, carente e apparente. Secondo l’appellante, la compensazione non era giustificata da soccombenza reciproca, assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, e la rapidità della definizione cautelare non poteva costituire ragione valida per derogare al principio della soccombenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello e riformato parzialmente la sentenza di primo grado limitatamente alla regolazione delle spese. Ha affermato che, nel processo amministrativo, la soccombenza costituisce il criterio generale di regolazione delle spese e che, mentre la condanna del soccombente non richiede un’ampia motivazione, la compensazione esige una motivazione rafforzata, idonea a evidenziare le ragioni concrete della deroga. Il giudice dispone di ampia discrezionalità, ma non può condannare alle spese la parte vittoriosa né adottare statuizioni abnormi o illogiche. Nel caso concreto, la motivazione del TAR, fondata sul fatto che il giudizio era stato definito già in sede cautelare, non soddisfaceva l’onere motivazionale rafforzato: la celerità del giudizio era stata necessaria per ottenere il bene della vita relativo al diritto allo studio e agli ausili per la disabilità ed era dipesa dalla solerzia del giudice, non da una ragione idonea a escludere la soccombenza dell’amministrazione. La manifesta fondatezza della domanda costituiva inoltre elemento sintomatico della non conformità dell’azione amministrativa ai principi di trasparenza e buon andamento. Le spese del primo grado sono state liquidate in euro 1.500, oltre spese generali, accessori di legge e rifusione del contributo unificato; quelle del giudizio d’appello sono state poste a carico del Ministero, nella misura di euro 2.500, oltre spese generali, accessori e rifusione del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    situazione di handicap grave

    La disposizione è richiamata quale presupposto del riconoscimento della disabilità grave del minore.

  • art. 26 c.p.a.

    La statuizione sulla compensazione delle spese legali è erronea perché disposta in violazione, senza giustificato motivo, del criterio della soccombenza

    Nel processo amministrativo le spese seguono in via generale la soccombenza; la compensazione, quale deroga, richiede una motivazione rafforzata e non può tradursi in una statuizione illogica o abnorme.

  • art. 91 c.p.c.

    criterio della soccombenza

    La norma, richiamata dall’art. 26 c.p.a., esprime il principio generale per cui la parte soccombente deve essere condannata alle spese di lite.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    motivazione insufficiente, carente e/o apparente

    È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della statuizione sulle spese processuali.

  • art. 17, comma 8-bis, d.l. 104/2013, convertito dalla l. 128/2013

    è stato esteso il regime di esenzione dal pagamento del contributo unificato ai ricorsi diretti ad ottenere l’assegnazione di insegnanti di sostegno agli alunni diversamente abili

    La disposizione è richiamata per evidenziare la ratio di agevolare l’accesso alla tutela giurisdizionale delle famiglie di persone con disabilità.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il principio della soccombenza costituisce la regola generale per la regolazione delle spese di lite; la compensazione rappresenta un’eccezione e deve essere sorretta da una motivazione rafforzata, riferita a circostanze concrete e idonee a giustificare la deroga.
  • La definizione del giudizio in sede cautelare, di per sé, non giustifica la compensazione delle spese quando essa sia stata necessaria per consentire al ricorrente di conseguire tempestivamente il bene della vita e non rifletta una soccombenza reciproca o una particolare complessità della controversia.
  • Il giudice non può porre le spese a carico della parte vittoriosa né adottare una statuizione sulle spese illogica o abnorme; la discrezionalità nella regolazione delle spese è comunque delimitata dal principio di soccombenza e dall’obbligo di motivazione.
  • La manifesta fondatezza della domanda, unita all’accertata illegittimità dell’azione amministrativa, costituisce elemento contrario alla compensazione delle spese, salvo l’esistenza di specifiche e adeguatamente motivate ragioni derogatorie.

Come è indicizzato

MaterieScuolaAppelloSpese di lite
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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