Sentenza n. 274/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento riguardo al ricorso principale: - della nota del 7.07.2025 con cui la stazione unica appaltante della Provincia di Crotone ha comunicato l'esclusione dalla gara “Potenziamento del sistema di monitoraggio del territorio per la prevenzione delle calamità - segnalazione precoce di incendi” per i lotti n. 2 e n. 3; - della determina di esclusione dai medesimi lotti 2 e 3 prot. 11516 del 9.07.2025; - del verbale della seduta della commissione giudicatrice del 3.07.2025 con ivi inserita la proposta di esclusione sempre per i predetti lotti 2 e 3; - della nota Regione Calabria prot. n. 534992 del 17.07.2025 con cui è stato comunicato il rigetto della richiesta di riesame che la società aveva formulato con nota del 10.07.2025; - in subordine, per l'annullamento della clausola del disciplinare contenuta nell'art. 17 ove venisse intesa nel senso di porre un veto ad offrire ribassi superiori alle tre cifre decimali; - dei decreti dirigenziali di aggiudicazione dell'U.O.A. Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del suolo; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso, con subentro della ricorrente; riguardo ai motivi aggiunti anche a carattere incidentale: - dei medesimi atti impugnati con ricorso principale, nella parte in cui omettono di escludere Mer Mec Engineering e le assegnano punteggio non dovuto; - ove occorra, del disciplinare, punto 6.4 lett. a), nella parte in cui prevede che i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso; per l’annullamento riguardo al ricorso incidentale presentato dalla controinteressata: - delle note della stazione unica appaltante del 23.06.2025 di attivazione del soccorso istruttorio nei confronti della Easy City: - del provvedimento prot. 11516 del 9.07.2025 nella parte in cui non ha escluso la Easy City per aver quest’ultima presentato in gara una dichiarazione non veritiera; - dei verbali di gara, segnatamente quello n. 3 della seduta riservata del 12.06.2025, del documento intitolato “valutazione tecnica” dei lotti 1 e 2 pubblicato sul portale telematico della stazione appaltante.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per i lotti 2 e 3, conseguenti aggiudicazioni e atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Easy City ha impugnato l’esclusione dai lotti 2 e 3 di una procedura aperta per servizi di monitoraggio del territorio, sostenendo che l’offerta economica, indicata in valore assoluto anziché mediante ribasso percentuale, contenesse un errore riconoscibile ed emendabile. La ricorrente ha dedotto la violazione del disciplinare e l’eccesso di potere, affermando che il ribasso fosse ricavabile con una semplice operazione matematica e che l’indicazione di più di tre cifre decimali non dovesse comportare l’esclusione, poiché la clausola relativa alle tre cifre decimali avrebbe avuto natura meramente valutativa. Ha inoltre invocato il principio del risultato di cui all’art. 1 d.lgs. 36/2023 e chiesto, in subordine, l’annullamento della clausola del disciplinare ove interpretata come divieto di indicare più di tre decimali, nonché la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro. La stazione appaltante ha sostenuto che l’art. 17 del disciplinare imponesse a pena di esclusione l’indicazione del ribasso percentuale unico e che, nei lotti 2 e 3, i ribassi ricavati successivamente dal prezzo assoluto, troncati alla terza cifra decimale, producessero importi diversi da quelli originariamente offerti. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, contestando la mancata esclusione di Easy City anche per dichiarazioni asseritamente fuorvianti e l’attribuzione di punteggi; Easy City ha proposto motivi aggiunti contro l’ammissione e il punteggio dell’aggiudicataria, deducendo carenze di requisiti in capo alla mandante del raggruppamento e contestando la disciplina dei requisiti del raggruppamento.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto che l’art. 17 del disciplinare prescrivesse espressamente, a pena di esclusione, l’indicazione del ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara. La clausola, non impugnata tempestivamente né ritirata in autotutela, vincolava la stazione appaltante in ragione dell’autovincolo derivante dalla lex specialis. Non era quindi decisivo che il prezzo assoluto consentisse, in astratto, di ricavare matematicamente il ribasso, poiché la modalità prescritta non era stata rispettata. Il principio del risultato non poteva essere utilizzato per disapplicare o neutralizzare una puntuale regola espulsiva della gara, soprattutto in presenza di una concreta divergenza tra il prezzo assoluto originariamente offerto e il prezzo risultante dal ribasso percentuale troncato alla terza cifra decimale. Il soccorso istruttorio, attivato dalla stazione appaltante, non poteva sanare la situazione: i chiarimenti successivi avevano introdotto o comunque confermato un ribasso percentuale che, una volta limitato alle prime tre cifre decimali, conduceva a importi diversi da quelli dell’offerta economica originaria. Ciò violava il principio di immodificabilità dell’offerta e i principi di concorrenza, parità di trattamento, imparzialità e trasparenza. Poiché il ricorso principale è stato respinto, il ricorso incidentale della controinteressata e i motivi aggiunti di Easy City sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., secondo l’ordine di esame che privilegia il ricorso principale nel contenzioso sugli appalti. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Individuazione della procedura aperta utilizzata per l’affidamento.
art. 101, comma 3, d.lgs. 36/2023
La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica... I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica.
Il chiarimento sull’offerta economica è ammissibile solo se non modifica il contenuto dell’offerta; nel caso concreto la successiva indicazione del ribasso, difforme dall’importo originario dopo la troncatura decimale, non poteva sanare l’offerta.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato non consente di disapplicare una puntuale clausola espulsiva della lex specialis, quando la clausola non sia stata impugnata o ritirata e sussista una concreta difformità tra gli elementi dell’offerta.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La reiezione del ricorso principale ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È stata disposta la celere trattazione del merito della controversia.
art. 17 del disciplinare di gara
L’offerta economica ... deve indicare, a pena di esclusione, ... ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara ... Verranno prese in considerazione fino a 3 cifre decimali.
La clausola imponeva, a pena di esclusione, l’indicazione del ribasso percentuale e prevedeva la considerazione di non più di tre cifre decimali; l’offerta espressa in valore assoluto e non riconducibile a un ribasso conforme era legittimamente esclusa.
Massime di principio
- Quando la lex specialis prescrive espressamente, a pena di esclusione, che l’offerta economica sia formulata mediante un ribasso percentuale sull’importo a base di gara, è legittima l’esclusione del concorrente che indichi invece il prezzo complessivo o il valore assoluto dell’offerta.
- Il principio del risultato di cui all’art. 1 d.lgs. 36/2023 non consente di neutralizzare o disapplicare una puntuale clausola espulsiva della lex specialis, ove essa sia chiara, non sia stata impugnata o ritirata e la sua applicazione non si traduca in un formalismo privo di incidenza sostanziale sull’offerta.
- Il soccorso istruttorio e la richiesta di chiarimenti sull’offerta economica non possono modificare l’offerta originaria né rendere coerenti ex post elementi tra loro difformi; la successiva indicazione di un ribasso percentuale non è ammissibile quando, anche per effetto del limite alle cifre decimali previsto dalla lex specialis, determini un prezzo diverso da quello originariamente offerto.
- Nel contenzioso sugli appalti, il ricorso principale deve essere esaminato prima del ricorso incidentale escludente, poiché il suo rigetto può rendere improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, mentre l’accoglimento del ricorso incidentale non determina automaticamente l’improcedibilità del ricorso principale.
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