Ordinanza n. 2830/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania, Sez. IX, n. 3111/2026, di reiezione del ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista sanitario)
Prevale il privato
La controversia
La professionista sanitaria ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso di primo grado, chiedendo in via incidentale la sospensione dell'efficacia della sentenza ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto specifico delle censure dedotte in appello, limitandosi a rilevare che esse meritano un approfondimento nella sede di merito. Sono costituite in giudizio l'Azienda ospedaliera e un'avvocata, mentre gli altri controinteressati indicati non si sono costituiti. Il Collegio ha inoltre rilevato diffuse anomalie di formattazione e impaginazione dell'atto di appello, consistenti nella mancanza di spaziatura tra numerose parole e periodi, tali da comprometterne in più punti la piena leggibilità e l'agevole esame da parte del giudice e delle controparti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare non disponendo una sospensione piena della sentenza, ma esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito prevista dall'art. 55, comma 10, c.p.a. La decisione è motivata dalla necessità di approfondire le censure dell'appellante nella sede propria e di assicurare il migliore contemperamento degli interessi mediante una rapida definizione del giudizio di merito. L'udienza di merito sarà fissata con separato provvedimento. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della controversia. È stato inoltre ordinato all'appellante di depositare, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, una nuova copia dell'atto di appello integralmente leggibile e conforme all'originale, a causa delle anomalie di formattazione riscontrate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa della domanda cautelare proposta in via incidentale nell'appello.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Consente di accogliere la domanda cautelare ai soli fini della sollecita fissazione dell'udienza di merito, senza anticipare la decisione sulla fondatezza dell'appello.
Massime di principio
- Quando le censure d'appello presentano profili meritevoli di approfondimento nella sede di merito, il giudice cautelare può accogliere l'istanza ai soli fini dell'art. 55, comma 10, c.p.a., disponendo la sollecita fissazione dell'udienza di merito senza pronunciarsi definitivamente sulla fondatezza delle doglianze.
- La tutela cautelare può essere conformata attraverso una rapida fissazione dell'udienza di merito quando tale misura assicura il contemperamento degli interessi coinvolti, anche senza una sospensione piena dell'efficacia della sentenza impugnata.
- Diffuse anomalie di formattazione dell'atto processuale che ne compromettano la leggibilità e l'agevole esame da parte del giudice e delle controparti possono giustificare l'ordine di deposito di una nuova copia integralmente leggibile e conforme all'originale entro un termine assegnato dal giudice.
Come è indicizzato
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