Sentenza del 26/09/2019 n. 5492 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - Irap - Presupposto dell'autonoma organizzazione in senso oggettivo - Attività di commercialista e libere professioni in genere - Impiego di consistente personale dipendente e beni strumentali - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, sostenendo che l'attività professionale non fosse soggetta a IRAP in assenza di un'organizzazione eccedente i mezzi normalmente necessari per l'esercizio individuale della professione. La controversia riguardava in particolare lo svolgimento di incarichi di sindaco, liquidatore e attività di contenzioso tributario, nonché l'impiego di personale dipendente, beni strumentali e immobili risultanti dalla documentazione fiscale.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. È stata riconosciuta la presenza di un'autonoma organizzazione, poiché il contribuente disponeva di una struttura professionale stabile e di una certa entità, caratterizzata da consistente personale dipendente e da rilevanti beni strumentali e immobili. Gli incarichi professionali indicati non potevano quindi essere considerati svolti esclusivamente con l'apporto personale del professionista, ma risultavano collegati all'organizzazione dello studio. La prova è stata desunta dai Modelli Unico e 770, dai quali emergevano quote di ammortamento e costi per lavoro dipendente superiori alla soglia dell'id quod plerumque accidit. Di conseguenza, l'attività è stata considerata soggetta a IRAP.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, primo periodo, d.lgs. 446/1997
L'IRAP si applica quando l'attività autonomamente organizzata costituisce il presupposto dell'imposta. Nel caso esaminato, l'organizzazione autonoma è stata ritenuta esistente.
Art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 446/1997
Individua tra i soggetti passivi IRAP le persone fisiche esercenti arti e professioni, quando ricorre il presupposto dell'autonoma organizzazione.
Art. 49, comma 1, d.P.R. 917/1986
Rileva per la qualificazione dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, nel cui ambito è stata valutata l'attività del commercialista.
Massime di principio
- Per i professionisti, l'IRAP non dipende dal solo esercizio di un'attività intellettuale, ma dalla presenza di un'autonoma organizzazione che potenzi e renda non meramente personale l'attività svolta.
- L'impiego non occasionale di personale dipendente, soprattutto se numeroso o con costi significativi, costituisce un indice rilevante dell'autonoma organizzazione.
- Anche la disponibilità di beni strumentali e immobili, valutata insieme agli altri elementi, può dimostrare che l'attività è svolta mediante una struttura organizzata eccedente il minimo normalmente necessario.
- La verifica deve essere concreta e complessiva: dati dichiarativi, Modello Unico, Modello 770, costi del personale, ammortamenti e dimensioni dello studio possono costituire elementi probatori decisivi.
- Quando il professionista svolge incarichi diversi dalla mera prestazione personale e si avvale stabilmente della struttura dello studio, tali incarichi possono essere ricondotti all'attività autonomamente organizzata e concorrere all'assoggettamento a IRAP.
- L'assenza di una soglia quantitativa rigida impone di valutare se i mezzi utilizzati superino ciò che normalmente occorre per l'esercizio individuale della professione, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit.
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