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Sentenza

Sentenza del 26/09/2019 n. 5492 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - Irap - Presupposto dell'autonoma organizzazione in senso oggettivo - Attività di commercialista e libere professioni in genere - Impiego di consistente personale dipendente e beni strumentali - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione, sostenendo che l'attività professionale non fosse soggetta a IRAP in assenza di un'organizzazione eccedente i mezzi normalmente necessari per l'esercizio individuale della professione. La controversia riguardava in particolare lo svolgimento di incarichi di sindaco, liquidatore e attività di contenzioso tributario, nonché l'impiego di personale dipendente, beni strumentali e immobili risultanti dalla documentazione fiscale.

La decisione

La pretesa dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta fondata. È stata riconosciuta la presenza di un'autonoma organizzazione, poiché il contribuente disponeva di una struttura professionale stabile e di una certa entità, caratterizzata da consistente personale dipendente e da rilevanti beni strumentali e immobili. Gli incarichi professionali indicati non potevano quindi essere considerati svolti esclusivamente con l'apporto personale del professionista, ma risultavano collegati all'organizzazione dello studio. La prova è stata desunta dai Modelli Unico e 770, dai quali emergevano quote di ammortamento e costi per lavoro dipendente superiori alla soglia dell'id quod plerumque accidit. Di conseguenza, l'attività è stata considerata soggetta a IRAP.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 1, primo periodo, d.lgs. 446/1997

    L'IRAP si applica quando l'attività autonomamente organizzata costituisce il presupposto dell'imposta. Nel caso esaminato, l'organizzazione autonoma è stata ritenuta esistente.

  • Art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 446/1997

    Individua tra i soggetti passivi IRAP le persone fisiche esercenti arti e professioni, quando ricorre il presupposto dell'autonoma organizzazione.

  • Art. 49, comma 1, d.P.R. 917/1986

    Rileva per la qualificazione dei redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni, nel cui ambito è stata valutata l'attività del commercialista.

Massime di principio

  • Per i professionisti, l'IRAP non dipende dal solo esercizio di un'attività intellettuale, ma dalla presenza di un'autonoma organizzazione che potenzi e renda non meramente personale l'attività svolta.
  • L'impiego non occasionale di personale dipendente, soprattutto se numeroso o con costi significativi, costituisce un indice rilevante dell'autonoma organizzazione.
  • Anche la disponibilità di beni strumentali e immobili, valutata insieme agli altri elementi, può dimostrare che l'attività è svolta mediante una struttura organizzata eccedente il minimo normalmente necessario.
  • La verifica deve essere concreta e complessiva: dati dichiarativi, Modello Unico, Modello 770, costi del personale, ammortamenti e dimensioni dello studio possono costituire elementi probatori decisivi.
  • Quando il professionista svolge incarichi diversi dalla mera prestazione personale e si avvale stabilmente della struttura dello studio, tali incarichi possono essere ricondotti all'attività autonomamente organizzata e concorrere all'assoggettamento a IRAP.
  • L'assenza di una soglia quantitativa rigida impone di valutare se i mezzi utilizzati superino ciò che normalmente occorre per l'esercizio individuale della professione, secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit.

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