Sentenza del 05/10/2020 n. 1027 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte sul reddito - patrimonio edilizio - spese - detraibilità - condizione - bonifico con specifica causale - errore - scusabilità - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha richiesto la detrazione IRPEF per oneri sostenuti per la riqualificazione del patrimonio edilizio. I pagamenti sono stati effettuati mediante bonifico ma senza le ulteriori formalità previste dalla disciplina (es. indicazioni integrative nel bonifico). L'amministrazione ha negato la detrazione per mancata osservanza delle modalità di pagamento previste.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso: ha ritenuto che le spese per la riqualificazione del patrimonio edilizio siano detraibili pro quota anche se il pagamento è avvenuto con bonifico privo delle formalità richieste, quando il contribuente successivamente fornisce, su richiesta dell'amministrazione, tutta la documentazione che comprova l'effettiva effettuazione della spesa e la sua inerenza agli interventi di riqualificazione. L'irregolarità formale del bonifico è stata considerata scusabile e non ostativa alla fruizione della detrazione.
Norme richiamate
disciplina fiscale delle detrazioni per interventi di riqualificazione/ ristrutturazione edilizia
La norma che riconosce la detrazione mira a premiare l'effettivo sostenimento della spesa e la sua inerente natura; pertanto la prova sostanziale dell'esborso e della sua destinazione all'intervento può valere anche in presenza di vizi formali nei mezzi di pagamento
norme sulle modalità di pagamento (c.d. "bonifico parlante")
Le particolari modalità richieste per il bonifico hanno natura prevalentemente probatoria/agevolativa ma non sono interpretate come requisito assoluto di ammissibilità della detrazione quando l'errore è scusabile e il contribuente dimostra con altra documentazione l'effettuazione e l'inerenza della spesa
Massime di principio
- La mancata osservanza formale del bonifico richiesto per le detrazioni edilizie non comporta automaticamente la perdita del diritto alla detrazione se il contribuente prova comunque l'effettivo sostenimento della spesa e la sua inerente destinazione all'intervento.
- L'errore formale nel pagamento è considerabile scusabile quando il contribuente, con diligenza, fornisce successivamente la documentazione necessaria (fatture, ricevute, prove di pagamento bancarie, contratti) che dimostri la realtà della spesa.
- Resta tuttavia buona prassi rispettare le modalità di pagamento previste (es. bonifico con causale e dati richiesti) perché semplificano il riconoscimento della detrazione e riducono il rischio di contestazioni.
- In caso di contestazione l'onere probatorio può essere soddisfatto anche con mezzi diversi dal bonifico formale, purché siano documentati in modo certo l'esborso e l'inerenza della spesa agli interventi agevolati.
- Le amministrazioni finanziarie devono valutare sia gli aspetti formali sia la prova sostanziale: un vizio meramente formale non dovrebbe, di per sé, precludere la tutela del contribuente quando la documentazione probatoria è completa e coerente.
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