Cassazione Penale, Sentenza n. 4944/2023 del 06/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano che aveva disposto la cancellazione dal ruolo del procedimento originato dal ricorso di Attanasio avverso il rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente deduceva l'erronea applicazione degli artt. 309 e 181 c.p.c. e sosteneva che la mancata comparizione all'udienza non rilevava, essendo il ricorrente detenuto, e che aveva validamente assolto l'onere di notifica all'Ufficio delle Entrate mediante richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale; inoltre censurava l'applicazione del rito civile (art. 309/181 c.p.c.) a fronte della disciplina speciale di cui all'art. 99 DPR 115/2002 e delle regole penali applicabili alla procedura
La decisione
La Corte di Cassazione (Sez. 4) ha ritenuto i motivi fondati e ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, rilevando che: il procedimento di opposizione avverso il rigetto della richiesta di patrocinio a spese dello Stato è assoggettato, anche se con innesto del rito per onorari, alle regole del procedimento penale; la notifica all'Ufficio delle Entrate effettuata mediante richiesta all'ufficio matricola da parte del detenuto è valida; non è richiesta la presenza dell'interessato o la notifica al Procuratore della Repubblica; la cancellazione dal ruolo per mancata comparizione era pertanto infondata. La Corte ha disposto la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano per nuovo esame conformemente all'art. 99 DPR 115/2002
Norme richiamate
art. 99 DPR 30/05/2002 n. 115 (patrocinio a spese dello Stato)
Il procedimento di opposizione avverso il rigetto dell'ammissione al patrocinio è disciplinato dalle regole speciali di cui all'art. 99 DPR 115/2002 e, per le fasi non espressamente regolate, va coordinato con le disposizioni del processo penale; la notifica all'ufficio finanziario può essere validamente eseguita, se il ricorrente è detenuto, tramite l'ufficio matricola della casa circondariale
art. 309 cod. proc. civ.
La Corte ha ritenuto l'applicazione di questa norma (richiamata dal Tribunale di sorveglianza) non pertinente al procedimento disciplinato dall'art. 99 DPR 115/2002, essendo quest'ultimo assoggettato alle regole del processo penale
art. 181 cod. proc. civ.
Analogamente all'art. 309 c.p.c., la sua invocazione per giustificare la cancellazione per assenza delle parti è stata ritenuta inesatta nel contesto del procedimento speciale di cui all'art. 99 DPR 115/2002
art. 702-bis cod. proc. civ.
Richiamato come disciplina del rito sommario innestato, ma la Corte precisa che anche dopo l'entrata in vigore del rito sommario le previsioni dell'art. 99 DPR 115/2002 vanno coordinate con le regole del processo penale; il rito civile sommario non esclude l'applicazione delle norme penali ove pertinente
art. 611 cod. proc. pen. (conclusioni del P.G.)
Il Pubblico Ministero presso la Corte ha richiesto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio; la Corte ha comunque accolto il ricorso e annullato senza rinvio
art. 173, co.1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiamato quale limite formale nella esposizione del motivo di ricorso; non incide sul merito della decisione
Massime di principio
- L'opposizione al rigetto della richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (art. 99 DPR 115/2002) va trattata secondo le regole del procedimento penale, salvo le specifiche integrazioni previste dal medesimo art. 99 e dal rito per gli onorari
- Per il detenuto l'onere di notifica all'Ufficio finanziario è assolto validamente mediante richiesta all'ufficio matricola della casa circondariale di trasmettere l'atto; pertanto la mancata comparizione personale non determina automaticamente l'inammissibilità o la cancellazione
- Non è richiesta la notifica al Pubblico Ministero né la presenza dell'interessato o del difensore in udienza per la regolare instaurazione del contraddittorio in tali opposizioni
- Se il giudice applica impropriamente norme del rito civile (es. artt. 309 o 181 c.p.c.) a procedimenti regolati dall'art. 99 DPR 115/2002, la decisione può essere annullata in cassazione per vizio di procedura
- Per evitare il rigetto per vizi formali, il ricorrente detenuto deve depositare tempestivamente l'atto e documentare l'avvenuta richiesta all'ufficio matricola; il deposito presso il giudice ad quem è fattore determinante per la validità dell'impugnazione
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