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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19344/2023 del 08/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato la responsabilità penale di Rachid Meknasi per tentato furto aggravato (art. 625, comma 1, n. 8-bis c.p.). L'appello (proposto dal difensore) deduceva: 1) eccessività del trattamento sanzionatorio e omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle aggravanti e alla recidiva; 2) omissione del riconoscimento del vincolo della continuazione con altra condanna. La Corte d'appello ha dichiarato l'appello inammissibile per aspecificità dei motivi (mancata "specificità estrinseca" e mancata esplicita correlazione dei motivi con le ragioni di fatto e di diritto della sentenza impugnata). In particolare la Corte ha ritenuto che l'appello non avesse efficacemente contestato le ragioni ostative indicate dal Tribunale (es. precedenti penali e valutazioni sulla recidiva) e che la difesa avesse in realtà chiesto equivalenza e non il pieno riconoscimento delle attenuanti generiche; analogamente il motivo sulla continuazione non si confrontava con le argomentazioni del primo giudice (tempi e tipologia delle condotte).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte di appello sul requisito di specificità dei motivi e ha confermato che la decisione di primo grado era adeguatamente motivata; ha inoltre osservato che un elemento ostativo anche solo uno è sufficiente a negare le attenuanti generiche se il giudice lo ritiene prevalente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una multa in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p., comma 1, n. 8-bis

    Definisce il reato contestato (tentato furto aggravato); utilizzata per inquadrare la fattispecie sostanziale oggetto del giudizio.

  • art. 581 cod. proc. pen., comma 1, lett. d)

    Prevede il contenuto e i limiti dei motivi di appello; richiamato nella valutazione della specificità dei motivi.

  • art. 591 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) e comma 2

    Regola l'ammissibilità dell'appello e le verifiche preliminari demandate al giudice dell'impugnazione, incluso il controllo sulla specificità estrinseca dei motivi; il comma 2 autorizza l'ordinanza di inammissibilità quando ricorrono i presupposti.

  • art. 597 cod. proc. pen., commi 1 e 2, lett. b)

    Indica le funzioni del giudice dell'appello e le sue potestà decisorie in caso di riforma; richiamato per delimitare la fase di delibazione rispetto alla valutazione di merito.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Usato per segnalare i limiti di enunciazione dei motivi in cassazione; la cassazione ha verificato che i motivi fossero formulati nei limiti richiesti.

  • art. 133 c.p.

    Elenca gli elementi che il giudice deve considerare per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; citato per spiegare l'onere motivazionale del giudice nel riconoscere le attenuanti.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 e successive proroghe/discipline

    Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti (norme emergenziali sulla trattazione dei ricorsi nel periodo indicato).

Massime di principio

  • L'appello penale è inammissibile se i motivi non rispettano la "specificità estrinseca": è necessaria l'esplicita correlazione dei motivi di impugnazione con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.
  • Per essere efficace l'appello deve, oltre a esporre nuovi elementi, attaccare le ragioni ostative della decisione di primo grado; l'introduzione di argomenti supplementari che non confutano le argomentazioni fondamentali del giudice di primo grado è aspecifica.
  • La valutazione sull'ammissibilità (specificità) spetta al giudice dell'impugnazione in una fase distinta dalla valutazione di merito; il giudice di appello non può sostituire la verifica di ammissibilità con un sindacato sul merito dei motivi manifestamente infondati.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla discrezionalità del giudice ma richiede motivazione specifica: se esiste almeno un elemento ostativo adeguatamente valutato dal giudice di primo grado, il riconoscimento può essere legittimamente escluso.
  • La domanda di equivalenza tra attenuanti e aggravanti è diversa dalla richiesta piena di riconoscimento delle attenuanti generiche: il contenuto concreto della richiesta deve risultare chiaro e specifico nell'atto di impugnazione.
  • Per il riconoscimento della continuazione occorre un confronto esplicito con le considerazioni del giudice di primo grado (tempi, tipologia delle condotte, scelta di vita delinquenziale): se l'appello non confuta questi punti diventa aspecifico.
  • Le inammissibilità per aspecificità possono comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzioni pecuniarie come la multa alla Cassa delle ammende).

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