Sentenza n. 1224/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.05.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020-2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto una sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata il 15 maggio 2025, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione della docente, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero a mettere a sua disposizione complessivi 2.000 euro mediante accredito sulla Carta. Il titolo era stato notificato il 21 maggio 2025, era passato in giudicato il 16 settembre 2025 e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti di condanna al pagamento di somme da parte delle amministrazioni statali. Persistendo l'inadempimento, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l'integrale esecuzione del giudicato relativamente all'accredito della Carta docente e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha ritenuto adeguatamente documentata la pretesa e ha rilevato che l'Amministrazione non aveva contestato il mancato adempimento dell'obbligo derivante dal titolo giudiziale. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza al giudicato e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Monza, provvedendo all'accredito del contributo per la formazione entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compito di adottare gli atti necessari, anche mediante il coordinamento con le strutture amministrative competenti. Non è stato previsto alcun compenso per il Commissario, in quanto dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l'istruzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e, se dovuto, contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato per verificare l'inottemperanza al giudicato e imporre all'Amministrazione l'esecuzione del titolo, con nomina del Commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuale di 500 euro tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti il pagamento di somme.
art. 26 c.p.a.
Richiamato per la regolazione delle spese del giudizio amministrativo secondo il criterio della soccombenza.
art. 39 c.p.a.
Richiamato per l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui quelle sulla distrazione delle spese.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato in relazione all'onere del contributo unificato nella liquidazione delle spese processuali.
Massime di principio
- Quando un'amministrazione non dà esecuzione a un giudicato che le impone di attribuire una somma o un beneficio determinato, e l'inadempimento risulta documentato e non contestato, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del titolo entro un termine assegnato.
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di condanna nei confronti di un'amministrazione statale, il ricorso può essere proposto dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, condizionando l'esercizio dei poteri sostitutivi al decorso infruttuoso del termine assegnato all'amministrazione e a una successiva comunicazione del ricorrente.
- Quando il Commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa oggetto dell'esecuzione, non deve essere liquidato alcun compenso commissariale, salvo diversa previsione.
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