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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15202/2024 del 30/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, recuperando a tassazione un maggior reddito e un reddito di capitale prodotto all'estero, sulla base di informazioni acquisite tramite cooperazione internazionale e della documentazione riconducibile alla c.d. lista Falciani, da cui emergeva la disponibilità della contribuente di somme presso una banca svizzera. La CTP aveva annullato l'atto, ma la CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo legittimo l'accertamento. In cassazione la contribuente deduceva quattro motivi: (1) violazione del principio di irretroattività e delle norme sullo Statuto del contribuente, sostenendo che la presunzione legale dell'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 non potesse applicarsi ai periodi anteriori al 2009; (2) violazione delle norme sul termine di decadenza per l'accertamento, contestando il raddoppio dei termini; (3) violazione delle regole sulle presunzioni semplici e dell'onere della prova, assumendo che la sola scheda contabile non bastasse a integrare indizi gravi, precisi e concordanti; (4) violazione delle norme sul contraddittorio e sulla richiesta di prova contraria, sostenendo di non essere stata messa in condizione di difendersi prima dell'atto impositivo.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo affermando che la presunzione legale relativa introdotta dall'art. 12, comma 2, d.l. 78/2009 non ha efficacia retroattiva, ma ha comunque confermato la legittimità dell'accertamento perché i medesimi fatti potevano essere valorizzati come presunzioni semplici, e la documentazione acquisita costituiva un indizio forte e sufficiente in assenza di prova contraria. Ha respinto il secondo motivo perché l'accertamento notificato nel 2011 per l'anno 2006 era comunque tempestivo ai sensi dell'art. 43 d.P.R. 600/1973. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché diretto a contestare una valutazione di merito già logicamente e correttamente svolta dal giudice regionale. Ha infine ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che l'art. 32 d.P.R. 600/1973 non era pertinente e che, comunque, la contribuente aveva avuto modo di difendersi già in sede di verifica. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 4 d.l. 28 giugno 1990, n. 167

    richiamato come norma sul monitoraggio fiscale degli investimenti e delle attività finanziarie estere non dichiarate

  • art. 12 d.l. 1° luglio 2009, n. 78

    la presunzione legale relativa di evasione non ha efficacia retroattiva; l'inciso iniziale in deroga a ogni disposizione vigente viene interpretato come riferito agli ordinari strumenti accertativi e non come superamento dell'art. 11 preleggi e dell'art. 3 l. 212/2000

  • art. 3 l. 27 luglio 2000, n. 212

    non consente l'applicazione retroattiva della presunzione legale introdotta nel 2009

  • art. 11 disp. prel. c.c.

    richiamato per escludere una deroga implicita alla regola di irretroattività

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    l'avviso notificato nel 2011 per il periodo d'imposta 2006 è stato considerato tempestivo

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    consente la rettifica del reddito delle persone fisiche anche sulla base di presunzioni semplici

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sul riparto dell'onere della prova, con rilievo della prova contraria a carico del contribuente una volta emersi indizi gravi

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici possono fondare l'accertamento se gli indizi sono gravi e precisi; la concordanza può derivare anche da un solo elemento se dotato di elevata valenza probabilistica

  • art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    ritenuto non pertinente al caso; la sua evocazione non esclude la legittimità dell'accertamento fondato su altri elementi e sul contraddittorio già svolto

  • art. 6 d.l. 28 giugno 1990, n. 167

    non determina una pregiudizialità incompatibile con l'operato dell'Ufficio nel caso concreto

  • art. 384 c.p.c.

    utilizzato per la correzione della motivazione della sentenza impugnata mantenendo fermo il dispositivo

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.

    norme sul rito camerale della decisione in Cassazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto

  • Direttiva 77/799/CEE

    richiamata come base della cooperazione informativa internazionale tra amministrazioni fiscali

  • Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Francia del 5 ottobre 1989

    richiamata quale canale di acquisizione delle informazioni fiscali dall'estero

Massime di principio

  • La presunzione legale relativa introdotta per gli investimenti esteri non dichiarati in Stati o territori a fiscalità privilegiata non si applica ai periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore, perché ha natura sostanziale e non meramente procedimentale o processuale.
  • L'inapplicabilità retroattiva di una presunzione legale non impedisce all'Amministrazione finanziaria di fondare l'accertamento sugli stessi fatti come presunzioni semplici, purché gli elementi siano gravi e precisi; la concordanza può derivare anche da un solo indizio di forte valenza probatoria.
  • In materia di accertamento reddituale delle persone fisiche, la prova presuntiva può poggiare su documentazione acquisita all'estero o su liste informative internazionali, se il materiale è logicamente valutato e risulta corroborato da ulteriori riscontri fattuali.
  • La censura che si risolva nella mera contestazione della valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito è inammissibile in cassazione quando non denunci specifici vizi di legittimità.
  • Il contraddittorio procedimentale può ritenersi sufficientemente garantito quando il contribuente abbia avuto modo di difendersi già nella fase di verifica, anche se non sia stata formalizzata una preventiva richiesta di prova contraria secondo la tesi prospettata dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNesso di causalità

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