Sentenza n. 2278/2026 - Catania, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento del Soprintendente di Messina prot. n. 3418 del 24 febbraio 2023 di rigetto dell’autorizzazione paesaggistica per la sanatoria, ex lege n. 326/03, delle opere edilizie site in via -OMISSIS- snc di -OMISSIS-, Fg. 6, part. 390, sub 2; occorrendo, della Circolare n. 02/2022, prot. n. 62212 del 30.12.2022, Dip. Dei Beni Culturali - Servizio Tutela, dell’Ass.to reg.le dei BB. CC. e dell’Identità Siciliana; nonché di ogni ulteriore provvedimento comunque presup posto e/o connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego dell’autorizzazione paesaggistica richiesta nell’ambito della procedura di condono edilizio ex legge n. 326/2003, nonché la circolare regionale n. 02/2022
Esito
Favorevole al resistente (soprintendenza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della Soprintendenza relativo a un manufatto destinato a deposito pertinenziale con annesso servizio igienico, realizzato senza titolo e ultimato nel 2001, per il quale era stata presentata domanda di condono ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003. Ha dedotto, anzitutto, la violazione delle garanzie partecipative, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990 e delle corrispondenti disposizioni della legge regionale siciliana n. 7/2019. Ha poi lamentato il difetto assoluto di motivazione, sostenendo che il diniego si sarebbe limitato a richiamare la sussistenza del vincolo paesaggistico e la circolare n. 02/2022, senza indicare l’incidenza concreta del manufatto sul paesaggio, le caratteristiche dell’opera, il grave danno arrecato o le ragioni di incompatibilità paesaggistica, né formulare un dissenso costruttivo. Il ricorrente ha inoltre contestato il difetto di istruttoria e dei presupposti, sostenendo che l’opera fosse di modeste dimensioni, esterna ai siti Natura 2000 e inserita in un contesto già edificato. Ha censurato la circolare regionale, ritenendola non condivisibile nella parte in cui avrebbe imposto una valutazione restrittiva delle domande di condono pendenti dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, lamentando una disparità di trattamento rispetto a pratiche di condono già definite favorevolmente. Infine, ha invocato il decorso di circa ventitré anni dalla realizzazione dell’opera e l’affidamento maturato per l’inerzia dell’amministrazione, nonché la violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia dell’azione amministrativa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato le spese. In via preliminare ha negato la cancellazione della causa dal ruolo, non consentita su istanza di parte dall’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., e ha respinto la richiesta subordinata di rinvio sine die, ammissibile solo in casi eccezionali, non ravvisabili nella mera connessione con altro ricorso riguardante il medesimo immobile, poiché la riunione dei ricorsi è facoltativa e rimessa a valutazioni di opportunità processuale. Nel merito, ha ritenuto infondate le censure partecipative: trattandosi di procedimento iniziato su istanza del privato, non era necessaria la comunicazione di avvio; inoltre, la natura vincolata della determinazione in materia di condono escludeva l’utilità del preavviso di rigetto, poiché il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso. L’abuso consisteva nella realizzazione di un manufatto che aveva determinato un aumento di superficie, realizzato dopo l’imposizione del vincolo paesaggistico del 1979. Il Collegio ha applicato l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, ritenendo che, in area vincolata, il terzo condono sia possibile soltanto per opere minori, senza nuovi volumi o superfici, realizzate prima dell’imposizione del vincolo, conformi alla disciplina urbanistica e assistite dal parere favorevole dell’autorità tutoria. Poiché l’opera aveva prodotto nuova superficie ed era successiva al vincolo, la sanatoria era normativamente preclusa. Di conseguenza, non occorreva una valutazione concreta dell’impatto paesaggistico né un dissenso costruttivo, essendo il parere soprintendizio vincolato. Il richiamo al decreto istitutivo del vincolo, alla circolare n. 02/2022, alla domanda di sanatoria e agli elaborati è stato ritenuto sufficiente, anche mediante motivazione per relationem. Il TAR ha escluso che potessero rilevare la disparità rispetto ad altri condoni definiti favorevolmente o la disciplina dei rapporti esauriti, poiché la procedura del ricorrente non era conclusa e non era stato rilasciato alcun provvedimento favorevole. Ha inoltre escluso un affidamento tutelabile: il tempo trascorso non sana l’abuso e non impone una comparazione tra interesse pubblico e interesse privato nei dinieghi di condono, atti vincolati e doverosi. La circolare del 2022 è stata ritenuta meramente ricognitiva della normativa e della giurisprudenza costituzionale, senza innovare i presupposti del condono.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
«il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali»
La cancellazione della causa dal ruolo non può essere disposta su istanza di parte; il rinvio della trattazione è ammesso soltanto in presenza di casi eccezionali, non ravvisabili nella mera opportunità di trattazione congiunta con altro ricorso connesso.
artt. 7 e 10-bis l. 241/1990
Le garanzie di comunicazione di avvio e di preavviso di rigetto non impongono l’annullamento di un provvedimento vincolato quando il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso; nei procedimenti avviati su istanza di parte non è necessaria la comunicazione di avvio.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
«Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile [...] qualora [...] sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato»
Il vizio procedimentale non determina l’annullabilità dell’atto vincolato quando è certa l’immutabilità del contenuto dispositivo. Il riferimento del terzo periodo al secondo periodo del comma 2 riguarda i provvedimenti discrezionali e non impedisce l’applicazione del primo periodo agli atti vincolati.
art. 32, comma 27, lett. d), d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
In area sottoposta a vincolo, il terzo condono richiede congiuntamente la realizzazione dell’opera prima dell’imposizione del vincolo, la conformità urbanistica, la riconducibilità dell’intervento alle opere minori senza nuova superficie o volumetria e il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
art. 146, comma 8, d.lgs. 42/2004
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in tema di comunicazione dei motivi ostativi, ma il giudice ne ha escluso la rilevanza decisiva in ragione della natura vincolata e della radicale non sanabilità dell’abuso.
art. 136 Cost.
Non opera la disciplina dei rapporti esauriti quando la procedura di condono e il relativo procedimento paesaggistico non siano definiti con un provvedimento favorevole.
art. 30 l. 11 marzo 1953, n. 87
È richiamato insieme all’art. 136 Cost. per escludere l’invocabilità dei rapporti esauriti in una procedura di condono ancora pendente.
art. 97 Cost.
Il decorso del tempo e l’inerzia amministrativa non fanno venir meno il carattere vincolato e doveroso del diniego di condono né determinano un affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso.
Massime di principio
- Nel terzo condono edilizio, le opere abusive realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico sono sanabili soltanto se ricorrono congiuntamente la realizzazione anteriore all’imposizione del vincolo, la conformità alle prescrizioni urbanistiche, la riconducibilità dell’intervento alle opere minori senza nuova superficie o volumetria e il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
- La realizzazione di nuova superficie o volumetria in area sottoposta a vincolo paesaggistico preclude il terzo condono, anche quando il vincolo abbia natura relativa e indipendentemente dall’entità dell’opera.
- Il diniego di condono fondato sull’assenza dei presupposti legali di sanabilità ha natura vincolata; pertanto, non è necessario svolgere una valutazione discrezionale dell’impatto paesaggistico dell’opera, né formulare un dissenso costruttivo o comparare l’interesse pubblico con l’interesse privato.
- Nei procedimenti di condono avviati su istanza del privato non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento. L’omessa comunicazione dei motivi ostativi non determina l’annullabilità del diniego quando, per la natura vincolata dell’attività e la non sanabilità dell’abuso, il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso.
- La motivazione per relationem è legittima quando il provvedimento indica gli estremi degli atti richiamati e ne assicura la conoscibilità e la possibilità di accesso; non è necessario notificare all’interessato ogni atto richiamato.
- Il decorso del tempo e l’inerzia dell’amministrazione non legittimano un abuso edilizio e non fondano un affidamento tutelabile alla sua conservazione in assenza di un precedente provvedimento favorevole.
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