Cassazione Civile, Ordinanza n. 10988/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiaria)
La controversia
La controversia riguarda il diniego, da parte dell’ente previdenziale, dell’assegno di natalità previsto dall’art. 1, comma 125, l. n. 190/2014, negato a una cittadina di Paese terzo perché non in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. La Corte d’appello aveva ritenuto discriminatoria tale condotta e aveva confermato il diritto all’assegno. L’ente ricorrente ha proposto un solo motivo per violazione e falsa applicazione della disciplina interna e sovranazionale richiamata, sostenendo che il giudice di merito non potesse disapplicare la norma nazionale che subordinava il beneficio al permesso di lungo periodo. La questione era già stata portata all’attenzione della Corte costituzionale, che nelle more ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui escludeva dal beneficio determinate categorie di cittadini di Paesi terzi ammessi al lavoro o comunque titolari di permesso idoneo.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse fondato su una norma successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima e che, pertanto, la decisione di merito dovesse essere corretta nei suoi presupposti giuridici. In conseguenza del rigetto, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 1, comma 125, L. n. 190/2014
Disciplinava l’assegno di natalità; la pretesa limitazione ai soli soggetti muniti di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo è risultata incompatibile con i parametri costituzionali come interpretati dalla Corte costituzionale.
art. 4-bis, comma 1-bis, D.P.R. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina dell’accesso degli stranieri alle prestazioni.
art. 5, commi 8.1 e 8.2, D.P.R. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina del soggiorno degli stranieri.
art. 9, comma 12, lett. c), D.P.R. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente in relazione al permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
artt. 43-44, D.P.R. n. 286/1998
Richiamati dal ricorrente come norme in materia di discriminazione nei confronti dello straniero.
art. 12 preleggi
Richiamato nel motivo di ricorso come criterio interpretativo.
art. 12 direttiva 2011/98/UE
Richiamato quale parametro sovranazionale rilevante per il trattamento dei cittadini di Paesi terzi ammessi al lavoro.
art. 3 regolamento (CE) n. 883/2004
Richiamato dal ricorrente in tema di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
artt. 3, 31 e 117, comma 1, Cost.
Parametri costituzionali richiamati nella questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte.
artt. 20, 21, 24, 31 e 34 CDFUE
Richiamati quale parametro interposto nel giudizio di costituzionalità.
art. 41, D.Lgs. n. 286/1998
Indicata come disciplina applicabile ai cittadini di Paesi terzi ammessi al lavoro con permesso per almeno un anno.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
regolamento (CE) n. 1030/2002
Richiamato dalla sentenza costituzionale come riferimento al titolo di soggiorno idoneo per i cittadini di Paesi terzi.
Massime di principio
- Se la censura di legittimità è costruita su una norma interna successivamente dichiarata costituzionalmente illegittima, il ricorso non può trovare accoglimento e la motivazione della sentenza impugnata va letta alla luce del sopravvenuto intervento del giudice delle leggi.
- Nel giudizio di legittimità, quando il parametro normativo posto a fondamento del motivo viene espunto dall’ordinamento per declaratoria di illegittimità costituzionale, la questione devoluta perde consistenza e il ricorso va rigettato se la decisione di merito risulta comunque conforme al nuovo assetto normativo.
- In materia di prestazioni assistenziali per cittadini di Paesi terzi, le limitazioni fondate esclusivamente sul possesso di uno specifico titolo di soggiorno possono essere illegittime se escludono categorie di stranieri ammessi al lavoro o comunque titolari di permesso idoneo secondo il diritto dell’Unione e nazionale.
- La sopravvenuta declaratoria di incostituzionalità della norma applicata in giudizio può giustificare la compensazione delle spese, specie quando il processo abbia richiesto l’intervento chiarificatore del giudice costituzionale.
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