Cassazione Civile, Ordinanza n. 18162/2023 del 26/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Un cittadino straniero impugnava davanti alla Corte di cassazione il provvedimento del Giudice di Pace che aveva convalidato il suo trattenimento in un CPR. Alla base vi era un decreto prefettizio di espulsione e il conseguente ordine questorile di trattenimento. L'interessato deduceva di avere un forte radicamento familiare in Italia: matrimonio con cittadina marocchina, convivenza con la moglie a Milano, due figlie, pregresso permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare e attività lavorativa della coniuge. Sosteneva inoltre che la richiesta di convalida fosse nulla perché non sottoscritta dal Questore ma da un dirigente dell'Ufficio Immigrazione. Con il primo motivo lamentava motivazione apparente e violazione delle norme interne ed europee invocate, perché il Giudice di pace non avrebbe esaminato le specifiche censure sulla non espellibilità e sul difetto di delega. Con il secondo motivo denunciava omesso esame della convivenza e della vita familiare ai fini dell'art. 19 del testo unico immigrazione e dell'art. 8 CEDU. Con il terzo motivo deduceva la violazione della disciplina sulla sottoscrizione della richiesta di convalida e della trasmissione degli atti.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che il giudice di merito aveva omesso di considerare le circostanze specifiche allegate e i riscontri documentali offerti dal ricorrente, limitandosi a una motivazione non adeguata rispetto ai puntuali accertamenti richiesti dalla disciplina applicabile. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito gli altri due. Poiché il termine perentorio per la convalida era già decorso, la Corte ha cassato il provvedimento senza rinvio ai sensi dell'art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c. Non sono state regolate le spese, in quanto il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la controparte era un'Amministrazione statale; la liquidazione è stata rinviata al giudice di pace che aveva pronunciato il provvedimento impugnato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato invocato per censurare la nullità della motivazione e la violazione di norme processuali e sostanziali rilevanti
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione del provvedimento
art. 15, paragrafi 2 e 4, direttiva 2008/115/CE
richiamata nel contesto della convalida del trattenimento e delle garanzie procedurali
artt. 13 e 14 d.lgs. n. 286/1998
richiamati in relazione all'espulsione e al trattenimento dello straniero
art. 112 c.p.c.
invocato per lamentare l'omesso esame delle censure specificamente proposte
artt. 3 e 4 d.lgs. n. 286/1998
richiamati dal ricorrente nel primo motivo
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
invocato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi
art. 19 d.lgs. n. 286/1998
richiamato per sostenere la non espellibilità in presenza di legami familiari e della vita privata e familiare
art. 8 CEDU
richiamato a tutela della vita privata e familiare
art. 14, comma 3, d.lgs. n. 286/1998
invocato per contestare la sottoscrizione della richiesta di convalida da parte di soggetto diverso dal Questore
art. 382, comma 3, ultima parte, c.p.c.
applicato per cassare senza rinvio il provvedimento, essendo decorso il termine perentorio per la convalida
art. 82 d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato
art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
indicato come norma che attribuisce la liquidazione al giudice del procedimento, e nel giudizio di cassazione al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato
art. 133 d.P.R. n. 115/2002
ritenuto non applicabile alla soccombenza di un'Amministrazione statale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
escluso perché il processo risultava esente da contributo
Massime di principio
- Nel giudizio di convalida del trattenimento dello straniero il giudice deve esaminare in modo effettivo e specifico le circostanze allegate e i riscontri documentali offerti dall'interessato, non potendo limitarsi a una motivazione solo apparente.
- Quando la disciplina impone accertamenti puntuali su espellibilità e trattenimento, il mancato scrutinio delle deduzioni difensive rilevanti integra vizio del provvedimento e comporta la cassazione.
- Se, al momento della decisione di legittimità, il termine perentorio per la convalida è già spirato, la cassazione del provvedimento avviene senza rinvio, perché non residua alcun potere di convalida al giudice di merito.
- Nelle controversie in cui la parte vittoriosa è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente è un'Amministrazione statale, la liquidazione del compenso e delle spese del difensore segue la disciplina speciale del d.P.R. n. 115/2002 e non la condanna alle spese in favore dello Stato.
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