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Sentenza

Sentenza del 21/07/2015 n. 3410 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

RIMBORSO IVA - Cessata attività - Richiesta di rimborso - Assenza di quadro VR - Prescrizione decennale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava una richiesta di rimborso IVA presentata mediante un modello non conforme, poiché privo del quadro VR, sebbene fosse stato compilato il campo pertinente della dichiarazione annuale. L'Amministrazione sosteneva l'applicazione del termine di decadenza biennale previsto per alcune domande di rimborso. Il contribuente invocava invece il termine ordinario di prescrizione decennale, trattandosi di un credito IVA emergente dalla dichiarazione e rilevante ai fini del principio di neutralità dell'imposta.

La decisione

È stato affermato che, quando la richiesta di rimborso IVA per cessata attività risulta sostanzialmente identificabile dalla dichiarazione annuale, la mancata compilazione del quadro VR o l'utilizzo di un modello non conforme non fanno venir meno il diritto al rimborso. In considerazione del principio di neutralità dell'IVA, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale e non il termine biennale. La decisione si pone nel solco della sentenza della Suprema Corte n. 6986/2014.

Norme richiamate

  • Principio di neutralità dell'IVA

    Gli adempimenti formali non possono, di regola, impedire il riconoscimento del credito IVA quando il diritto al rimborso è sostanzialmente desumibile dalla dichiarazione e non sussistono contestazioni sulla spettanza del credito.

  • Prescrizione ordinaria decennale

    Per il credito IVA richiesto a rimborso in presenza di una dichiarazione annuale idonea a manifestare la volontà del contribuente, si applica il termine decennale di prescrizione, anziché il termine biennale di decadenza.

  • Sentenza della Suprema Corte n. 6986/2014

    La sentenza è richiamata come precedente secondo cui, in materia di rimborso IVA e in presenza del principio di neutralità dell'imposta, l'inosservanza di formalità come la compilazione del quadro VR non esclude automaticamente il diritto al rimborso né comporta l'applicazione del termine biennale.

Massime di principio

  • Nel rimborso IVA occorre distinguere tra la concreta esistenza del credito e le formalità utilizzate per esercitare il diritto: un errore o una lacuna formale non è necessariamente decisivo se la volontà di chiedere il rimborso è ricavabile dalla dichiarazione.
  • Quando il credito IVA è esposto nella dichiarazione annuale e la richiesta è sostanzialmente individuabile, può trovare applicazione la prescrizione decennale, soprattutto se una decadenza più breve comprometterebbe il principio di neutralità dell'IVA.
  • La mancata compilazione del quadro VR non comporta automaticamente la perdita del rimborso, ma il contribuente deve poter dimostrare sia l'esistenza del credito sia la tempestiva manifestazione della volontà di ottenerne il rimborso.
  • La valutazione resta legata al contenuto concreto della dichiarazione, alla normativa applicabile nel periodo d'imposta e all'assenza di elementi che dimostrino una rinuncia al rimborso o l'insussistenza del credito.

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