Cassazione Penale, Sentenza n. 22970/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 17/05/2018, deducendo violazione di legge e omessa motivazione. Sosteneva che non ricorresse la revoca di diritto ai sensi dell'art. 168 cod. pen. (poiché il nuovo reato non sarebbe della stessa indole e non era stato commesso anteriormente) e che, trattandosi di sentenza di patteggiamento resa ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., mancasse un accertamento giudiziale della commissione del reato tale da costituire titolo per la revoca.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che la revoca ex art. 168, comma primo, n.1, cod. pen. abbia natura dichiarativa e che per i delitti l'ulteriore reato commesso nel termine rilevante costituisca causa automatica di revoca, indipendentemente dall'identita dell'indole (regola dell'identita dell'indole opera solo per le contravvenzioni). Inoltre la Corte ha confermato che la sentenza di patteggiamento (applicazione della pena ex artt. 444 e ss. c.p.p.) è equiparata alla sentenza di condanna e costituisce titolo idoneo per la revoca. Perciò il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
art. 168, commi primo, secondo e terzo
La Corte distingue la natura dichiarativa della revoca prevista dal comma primo (e terzo) — che opera "ope legis" e non richiede valutazione discrezionale — dall'ipotesi costitutiva del comma secondo, che implica un giudizio sull'indole e la gravità del reato e richiede motivazione e diritto di difesa. Per i delitti, la commissione di un ulteriore reato nel termine previsto dal comma primo comporta automaticamente la revoca del beneficio; la regola dell'identita dell'indole si applica solo alle contravvenzioni.
artt. 444 e ss. cod. proc. pen.
artt. 444 e segg. c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti, patteggiamento)
La sentenza di applicazione della pena per patteggiamento è equiparata alla sentenza di condanna e costituisce titolo idoneo per la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, comma primo, n.1; non è necessaria una ulteriore pronuncia accertativa della responsabilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso in cassazione; la Corte ha inoltre ravvisato profili di colpa e disposto il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale prevista dall'art. 168, comma primo, per i delitti è dichiarativa: la commissione di un ulteriore delitto nel termine previsto comporta la revoca automatica, senza necessità di una valutazione discrezionale sull'indole del reato.
- La regola dell'identita dell'indole opera soltanto per le contravvenzioni; per i delitti non è richiesta la corrispondenza di indole tra reato originario e nuovo reato per determinare la revoca.
- La sentenza di patteggiamento (applicazione della pena ex artt. 444 e ss. c.p.p.) è equiparata alla sentenza di condanna e può legittimamente costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale della pena.
- Quando la revoca si fonda su norme di natura dichiarativa (art. 168, comma primo), non è necessario un ampio apparato motivazionale o un giudizio discrezionale; invece se si procede ai sensi del comma secondo è obbligatoria una motivazione e deve essere garantito il contraddittorio.
- In ricorsi per cassazione avverso revoche fondate sul comma primo di art. 168, le censure relative a carenza di motivazione o all'assenza di accertamento giudiziale del fatto difficilmente prosperano se il titolo di revoca è una sentenza di applicazione della pena riconosciuta come equivalente alla condanna.
- Per la difesa, se si vuole contestare una revoca della sospensione condizionale, è strategico dimostrare che la revoca è stata disposta ai sensi del comma secondo (quindi richiedendo valutazione dell'indole/gravità) o evidenziare vizi procedurali specifici nel patteggiamento/nel provvedimento impugnato.
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