Cassazione Penale, Sentenza n. 6945/2022 del 25/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di revoca o modifica della custodia cautelare in carcere applicata a Santoro Favasuli per il reato di omicidio (artt. 110, 575, 577 c.p.), in relazione all'aggravante dell'art. 61 n.1 c.p.; la difesa sosteneva l'insussistenza del dolo omicidiario e la mancata consapevolezza del ricorrente del possesso dell'arma da parte del figlio (Pietro Favasuli), nonché l'assenza di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato. L'omicidio era avvenuto nel corso di un violento litigio per questioni ereditarie, in cui il figlio avrebbe esploso i colpi; la difesa richiedeva la rivalutazione del compendio indiziario ai sensi dell'art. 299 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che non siano emersi elementi di novità processuale tali da modificare il giudicato cautelare già formato; ha confermato la valutazione di gravità indiziaria e di pericolosità sociale operata dal Tribunale del riesame, valorizzando le dichiarazioni convergenti dei presenti (tra cui la caduta della pistola che allarmò tutti) e il comportamento violento del ricorrente (scontro fisico con la vittima o suo congiunto). Ha ritenuto adeguata la custodia cautelare in carcere, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla cassa delle ammende, e ha disposto la trasmissione di copia del provvedimento al direttore dell'istituto di detenzione.
Norme richiamate
art. 299 cod. proc. pen.
Regola la revoca o modifica della misura cautelare: la domanda di revoca può essere accolta solo se emergono elementi di novità processuale che inducano una rivalutazione favorevole del regime detentivo.
art. 310 cod. proc. pen.
Consente al giudice di valutare elementi nuovi anche se apprezzati congiuntamente a quelli originari; tali elementi devono però determinare un mutamento in melius del quadro indiziario.
art. 309 cod. proc. pen.
Rinvio alla valutazione preventiva compiuta sull'ordinanza cautelare; la Corte ha rilevato che rispetto a quella decisione non sono emersi elementi nuovi rilevanti.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere: opera non solo all'adozione della misura ma anche per la sua permanenza, rendendo necessaria l'emersione di fatti nuovi per la sostituzione con misura meno afflittiva.
art. 110 cod. pen.
Disciplina il concorso di persone nel reato; la Corte rileva che il contributo concorsuale può manifestarsi in forme atipiche ma richiede un'argomentazione sui fatti che provano la partecipazione.
art. 575 cod. pen.
Norma sull'omicidio: la qualificazione del fatto come omicidio è parte del quadro indiziario cui si riferisce la custodia cautelare.
art. 577, comma 1, nn. 3 e 4 cod. pen.
Circostanze aggravanti rilevanti nella ricostruzione del fatto e nella valutazione della gravità del reato e della pericolosità sociale.
art. 61, comma 1, n. 1 cod. pen.
Riferimento all'aggravante considerata nella contestazione; contribuisce alla valutazione della gravità del reato.
artt. 582, 583, comma 1, 585 cod. pen.
Norme richiamate in rapporto agli articoli del codice penale rilevanti per la qualificazione del fatto e per il concorso di persone nel reato; la Corte le tiene presenti nel valutare l'indiziario.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Regole probatorie e motivazionali cui il giudice deve attenersi nella formazione del convincimento; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione sufficiente.
art. 192, comma 2 cod. proc. pen.
Regole sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali nell'istruttoria; la Corte ha considerato le dichiarazioni convergenti dei presenti attendibili ai fini cautelari.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha fissato l'importo in euro 3.000.
art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto di detenzione dove il condannato è ristretto; la cancelleria è tenuta ad eseguire tale comunicazione.
Massime di principio
- La revoca o modifica della custodia cautelare fondata su un giudicato cautelare richiede l'emergere di elementi di novità processuale che determinino un mutamento in melius del quadro indiziario; semplici rilievi sull'originario materiale indiziario non sono sufficienti.
- La presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere opera non solo all'adozione della misura ma anche nel suo mantenimento; pertanto la difesa deve proporre fatti nuovi e rilevanti per ottenere la sostituzione con misura meno afflittiva.
- Il concorso di persone nel reato può fondarsi su forme di partecipazione non tipiche (adesione, autorizzazione, rafforzamento del proposito altrui), ma il giudice deve motivare sui fatti concreti che dimostrano il contributo e la sua connessione causale con l'evento.
- Dichiarazioni convergenti di più presenti e circostanze materiali rilevabili (es. caduta dell'arma, comportamento non volto a impedire l'uso dell'arma) possono consolidare la gravità indiziaria e la valutazione del coinvolgimento anche di chi non ha materialmente esploso i colpi.
- La valutazione del pericolo di reiterazione tiene conto delle modalità esecutive, della brutalità e della preparazione o intenzionalità del comportamento: fatti che denotano pianificazione o ricerca della vittima accentuano la percezione di pericolosità sociale.
- Per contrastare efficacemente una custodia cautelare occorre produrre elementi nuovi, specifici e idonei a confutare le deduzioni probatorie già emerse; generici dubbi o rivalutazioni degli stessi elementi non passano la soglia dell'ammissibilità in sede di revisione cautelare.
- La morte della persona offesa non esclude di per sé la sussistenza del pericolo di reiterazione: la giurisprudenza prevede che solo fatti nuovi che modifichino il quadro indiziario possano portare alla sostituzione della misura.
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