Sentenza n. 1281/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza TRGA Trento n. 96/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta provinciale n. 1709 del 25 ottobre 2024, recante il conferimento a un terzo dell’incarico di Dirigente generale dell’Avvocatura provinciale
Esito
Favorevole al resistente (provincia)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le appellanti, avvocate in servizio presso l’Avvocatura della Provincia Autonoma di Trento e iscritte nell’elenco speciale annesso all’albo, avevano impugnato in primo grado la deliberazione con cui era stato conferito a un terzo l’incarico di Dirigente generale dell’Avvocatura provinciale, deducendo plurime violazioni di legge ed eccesso di potere. Il TRGA Trento aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. In appello le interessate hanno dedotto error in iudicando e violazione dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 7 c.p.a., sostenendo che la deliberazione impugnata fosse riconducibile alla macro-organizzazione e che, pertanto, la controversia rientrasse nella giurisdizione amministrativa.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello e confermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Ha rilevato che l’incarico dirigenziale era stato conferito al di fuori di una procedura concorsuale e costituiva il risultato finale di un processo organizzativo articolato, senza che le appellanti avessero impugnato gli eventuali atti di macro-organizzazione posti a monte. La controversia era invece diretta immediatamente contro il singolo atto di conferimento dell’incarico. Secondo l’art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, le controversie concernenti il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali spettano al giudice ordinario, salvo il caso di procedure concorsuali per l’assunzione o di contestazione diretta di atti autoritativi di macro-organizzazione. Nel caso concreto la scelta non era stata preceduta da una procedura concorsuale e rifletteva la discrezionalità tipica del datore di lavoro privato, sicché la posizione azionata aveva consistenza di diritto soggettivo. Il giudice ordinario potrà eventualmente disapplicare gli atti amministrativi presupposti rilevanti ai fini della decisione. Le spese sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 63, comma 1, d.lgs. n. 165/2001
Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale …
La disposizione attribuisce al giudice ordinario le controversie relative al conferimento degli incarichi dirigenziali quando la scelta non deriva da una procedura concorsuale e non costituisce esercizio di potestà autoritativa di macro-organizzazione.
art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001
Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi.
La giurisdizione amministrativa permane per le controversie relative a procedure concorsuali per l’assunzione, ma non per il conferimento di incarichi dirigenziali disposto al di fuori di una procedura concorsuale.
art. 7 c.p.a.
Richiamato dalle appellanti quale fondamento della giurisdizione amministrativa, non è stato ritenuto applicabile dal Collegio alla controversia, devoluta al giudice ordinario.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, una volta accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria e sentite le parti.
Massime di principio
- Le controversie sul conferimento di incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario quando l’incarico è conferito al di fuori di una procedura concorsuale e la scelta costituisce esercizio della discrezionalità propria del datore di lavoro, anziché espressione di potestà autoritativa.
- La giurisdizione amministrativa sulle controversie relative al pubblico impiego non si estende alla contestazione diretta del singolo atto di conferimento di un incarico dirigenziale non concorsuale, anche se tale atto si inserisce in un più ampio processo organizzativo.
- La qualificazione di un atto come macro-organizzativo rileva ai fini della giurisdizione quando l’atto autoritativo di organizzazione degli uffici sia direttamente impugnato; non è sufficiente che il conferimento dell’incarico costituisca il segmento conclusivo di un processo organizzativo, se gli atti organizzativi presupposti non sono oggetto di impugnazione.
- In una controversia devoluta al giudice ordinario, quest’ultimo può disapplicare gli atti amministrativi presupposti rilevanti ai fini della decisione, senza che ciò comporti l’attribuzione della controversia alla giurisdizione amministrativa.
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