Cassazione Penale, Ordinanza n. 34550/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile con procedura semplificata e senza formalità, perché fondato su motivi non consentiti dopo la definizione del processo mediante concordato ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino emessa nei suoi confronti a seguito di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., in relazione a un reato di furto aggravato. La Corte di cassazione rileva che il ricorso è stato proposto per motivi non consentiti dalla legge, poiché la definizione del procedimento mediante concordato comporta la rinuncia alle questioni, anche rilevabili d'ufficio, oggetto dell'accordo sulla pena e determina effetti preclusivi non solo nel giudizio di appello ma anche nel giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Il concordato in appello produce una preclusione rispetto alle questioni sulle quali l'interessato ha rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena, con effetti che si estendono anche al giudizio di legittimità.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La definizione del giudizio di appello mediante concordato sulla pena preclude al ricorrente la deduzione in cassazione di motivi incompatibili con l'accordo raggiunto.
- Le rinunce operate in funzione del concordato in appello hanno efficacia preclusiva sull'intero svolgimento processuale, compreso il sindacato di legittimità.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto per motivi non consentiti dopo un concordato in appello, esso deve essere dichiarato inammissibile.
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