Sentenza n. 4854/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, del provvedimento del Ministero dell'Interno del -OMISSIS-, notificato al ricorrente il 27.10.2022, con il quale è stato disposto il rigetto della richiesta di rilascio della cittadinanza italiana presentata (-OMISSIS-).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio della cittadinanza italiana motivato da precedenti penali attribuiti al richiedente e al figlio
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale deducendo, con due censure, l’errore dell’Amministrazione nell’attribuzione dei precedenti penali, dovuto a un caso di omonimia. Le condanne richiamate nel provvedimento riguardavano infatti un soggetto con identico nome e cognome, ma nato in una diversa località e in un anno diverso. I certificati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti e la visura penale del ricorrente non riportavano precedenti; inoltre, le sentenze di condanna, i documenti identificativi e i certificati storici di residenza confermavano la distinzione tra il richiedente e il soggetto condannato. Sono stati dedotti, in sostanza, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’erronea ricostruzione dei fatti posti a base del diniego. A seguito di ordinanza istruttoria, il Ministero si è limitato ad affermare che l’identificazione del ricorrente fosse corretta perché egli era stato sottoposto a rilievi dattiloscopici, senza contestare specificamente la documentazione e le circostanze dedotte.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto comprovata, sulla base delle sentenze, dei documenti di identità, dei certificati penali e dei certificati storici di residenza, la possibile e concreta omonimia tra il richiedente e il soggetto cui erano riferibili le condanne. La contemporanea registrazione anagrafica di due persone omonime, con dati di nascita differenti, imponeva all’Amministrazione un’istruttoria più accurata sull’effettiva riferibilità dei precedenti penali. La mera affermazione ministeriale circa l’esistenza di rilievi dattiloscopici, non accompagnata da elementi idonei a confutare la documentazione prodotta, non è stata ritenuta sufficiente. Il provvedimento è stato quindi annullato per difetto di istruttoria e di motivazione, con obbligo dell’Amministrazione di riesaminare la posizione e verificare l’effettiva sussistenza dei presupposti per la cittadinanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 453 c.p.
La disposizione penale è richiamata nel provvedimento impugnato quale titolo della condanna erroneamente riferita al ricorrente.
artt. 81 e 624 c.p.
Le disposizioni penali sono richiamate nel provvedimento impugnato quali titoli della condanna per furto continuato erroneamente riferita al ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità dei soggetti interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
Massime di principio
- Quando un diniego amministrativo si fonda su precedenti penali, l’Amministrazione deve verificare in modo effettivo e puntuale che tali precedenti siano riferibili proprio al richiedente, soprattutto in presenza di elementi oggettivi che evidenzino una possibile omonimia.
- La contemporanea presenza di due soggetti omonimi nei registri anagrafici, con differenti luogo e data di nascita e con ulteriori documenti identificativi incompatibili con l’attribuzione dei precedenti, impone un supplemento istruttorio prima dell’adozione o della conferma del diniego.
- La mera affermazione dell’esistenza di rilievi dattiloscopici non è sufficiente a superare specifiche risultanze documentali contrarie se l’Amministrazione non espone e non produce elementi idonei a dimostrare la corrispondenza tra il richiedente e il soggetto condannato.
- L’annullamento di un diniego fondato su precedenti penali erroneamente attribuiti non comporta il riconoscimento diretto del diritto alla cittadinanza, ma impone all’Amministrazione il riesame della posizione mediante una nuova istruttoria sull’effettiva sussistenza dei presupposti.
- Il provvedimento amministrativo fondato su un’erronea identificazione del destinatario è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando l’Amministrazione non esamina adeguatamente gli elementi concreti offerti dall’interessato per dimostrare l’errore identificativo.
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