Sentenza n. 7093/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza del giudicato della sentenza n. 11733/2024 del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 11733/2024, relativa al diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 11733/2024, notificata e passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il diritto del docente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l’importo di euro 500,00 annui, condannando l’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto che, a fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non avesse dimostrato né chiarito la corretta esecuzione della sentenza. Richiamando i principi sull’onere della prova nei rapporti tra debitore e creditore, ha riconosciuto il diritto del ricorrente a conseguire quanto già accertato nel giudicato, precisando che i relativi presupposti non sono sindacabili nella sede dell’ottemperanza. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale dell’Amministrazione competente, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli un termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato al Ministero e previa richiesta del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce il fondamento del diritto alla carta elettronica riconosciuto dal giudicato presupposto, nella misura di euro 500,00 annui per le annualità indicate nella sentenza del giudice del lavoro.
art. 114 c.p.a.
La disposizione, pur non essendo espressamente citata nel corpo della motivazione, costituisce il riferimento processuale dell’azione di ottemperanza definita dal TAR; il testo esaminato non esplicita ulteriori profili interpretativi.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il giudicato abbia accertato definitivamente il diritto del ricorrente e imposto all’amministrazione un obbligo di facere, l’amministrazione deve darvi esecuzione senza poter rimettere in discussione i presupposti sostanziali già definiti dal giudicato.
- A fronte dell’allegazione dell’inadempimento del giudicato, la mancata produzione da parte dell’amministrazione di chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione dell’obbligo può giustificare l’accoglimento della domanda di ottemperanza, secondo i principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare fin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta del ricorrente, in caso di inutile decorso del termine.
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