Cassazione Civile, Ordinanza n. 21389/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La ricorrente, dopo avere ottenuto l’ammissione al passivo fallimentare di un credito professionale per compensi relativi ad attività svolte in favore della società poi fallita, aveva rinunciato alla domanda tempestiva prima dell’esecutività dello stato passivo e aveva quindi riproposto il medesimo credito con domanda tardiva chiedendone la collocazione in prededuzione; in subordine chiedeva comunque l’ammissione con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione ritenendo che il credito fosse già stato ammesso in via privilegiata nella domanda tempestiva e che la rinuncia successiva non consentisse una nuova ammissione. Con il ricorso per cassazione la professionista deduceva: violazione delle norme sul procedimento di accertamento del passivo e sull’efficacia della rinuncia, sostenendo che la rinuncia prima dell’esecutività avrebbe dovuto rendere ammissibile la domanda tardiva; violazione dell’art. 111, comma 2, l. fall. per il mancato riconoscimento della prededuzione; violazione delle norme sul privilegio professionale e sull’art. 310 c.p.c., assumendo che la rinuncia sia atto meramente procedimentale e non incida sul diritto di credito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ma ha corretto la motivazione del tribunale ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c. Ha precisato che l’ostacolo all’accoglimento della domanda tardiva non era il difetto di novità rispetto alla domanda tempestiva, bensì il giudicato endofallimentare già formatosi sull’ammissione tempestiva del credito in via privilegiata. Poiché il decreto di esecutività dello stato passivo non era stato opposto né impugnato, si era stabilizzata la regolazione concorsuale del credito; la successiva rinuncia alla domanda tempestiva non poteva neutralizzare quel giudicato né consentire una seconda decisione sul medesimo credito nello stesso concorso. Ne è derivata la conferma del rigetto della domanda tardiva, con condanna della ricorrente alle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 93, comma 1, l. fall.
richiamato per il regime della domanda di insinuazione al passivo e per la questione della riproposizione del credito dopo rinuncia.
art. 96, commi 3, 4 e 5, l. fall.
richiamato in relazione all’esecutività dello stato passivo e agli effetti preclusivi del giudicato endofallimentare.
art. 310 c.p.c.
invocato dalla ricorrente come principio generale sulla rinuncia agli atti, ma ritenuto non coerente con la fisionomia del procedimento di accertamento del passivo.
art. 111, comma 2, l. fall.
richiamato per la domanda di prededuzione del credito professionale.
art. 2751-bis, n. 2, c.c.
richiamato per il privilegio del credito professionale dell’avvocata.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
utilizzato per correggere la motivazione del decreto impugnato pur confermando il rigetto del ricorso.
art. 94 l. fall.
richiamato per affermare che la domanda di insinuazione produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento e delimita la materia giustiziabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento del passivo, l’ammissione tempestiva e quella tardiva sono fasi del medesimo accertamento giurisdizionale: il perimetro del giudizio è fissato dalla domanda originaria e, una volta formatosi il decreto di esecutività dello stato passivo non impugnato, si produce il giudicato endofallimentare su esistenza, entità del credito e cause di prelazione o prededuzione.
- La rinuncia alla domanda di insinuazione, se intervenuta dopo la formazione del giudicato endofallimentare sul credito ammesso, non elimina gli effetti del giudicato né consente di ottenere una nuova decisione sul medesimo credito nello stesso concorso; la parte può disporre della posizione sostanziale, ma non dell’oggetto del processo ormai stabilizzato.
- È ammissibile il ritiro della domanda tempestiva solo prima della decisione definitiva del giudice delegato; in tal caso può residuare la possibilità di riproporre il credito in via tardiva con un diverso titolo di prelazione o prededuzione non precedentemente dedotto.
- Nel concorso fallimentare, la mancata deduzione tempestiva di un titolo di prelazione o prededuzione può precluderne la successiva allegazione, poiché il giudicato endofallimentare si estende anche ai titoli di preferenza deducibili e non dedotti nella fase tempestiva.
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