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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 29463/2024 del 14/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il rimborso delle ritenute IRPEF subite sulla pensione d'invalidità per gli anni 2013-2016 sostenendo di essere residente fiscale nel Regno Unito dal 2010 e quindi imponibile unicamente nel Regno Unito ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia–Regno Unito (art.18 e regole di tie-break dell'art.4). L'Agenzia ha negato il rimborso basandosi sulle risultanze anagrafiche (iscrizione in Italia e cancellazione AIRE avvenuta solo nel 2017). Le decisioni di merito hanno dato esito discordante: la CTP di Pescara aveva riconosciuto parzialmente il rimborso per 2014-2016; la CTR Abruzzo ha accolto l'appello dell'Ufficio confermando il diniego sulla base della residenza anagrafica. In cassazione il ricorrente ha censurato la CTR per avere attribuito valore decisivo e assoluto all'iscrizione anagrafica senza valutare i criteri convenzionali (abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale) e la certificazione di soggezione a tassazione rilasciata dall'autorità fiscale britannica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, censurando l'error in iudicando della CTR che aveva attribuito valore assoluto all'iscrizione anagrafica. Ha affermato la prevalenza delle norme convenzionali sulle corrispondenti norme nazionali in materia di imposte sul reddito e ha disposto che il giudice di merito debba accertare concretamente l'applicabilità della tie-break rule (art.4 par.2 lett. a) e b)) e valutare le prove prodotte (compresa la certificazione britannica di "subject to tax"). La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, in diversa composizione, per i necessari accertamenti di fatto e per decidere anche sulle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • Convenzione tra la Repubblica Italiana e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Pallanza 21 ottobre 1988 (ratificata con l. 5 novembre 1990, n. 329)

    La Corte ha richiamato la convenzione come fonte prevalente rispetto alla normativa nazionale in materia di imposte sul reddito e ha indicato che l'art.18 (pensioni) impone la tassazione della pensione nello Stato di residenza del percettore se ricorrono i presupposti; l'art.4 par.2 (tie-break) è il criterio da applicare quando una persona è considerata residente di entrambi gli Stati.

  • Art. 18, par. 1 della Convenzione Italia–Regno Unito

    "le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego ed ogni altra annualità pagata a tale residente sono imponibili soltanto in detto Stato"

    La norma convenzionale esclude la tassazione in Italia se il percettore è residente fiscale del Regno Unito, salvo diverse disposizioni per le pensioni pubbliche; pertanto va verificata la residenza ai sensi della convenzione.

  • Art. 4, par. 2, lett. a) e b) della Convenzione (tie-break rule)

    "a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale dispone di un'abitazione permanente... quando dispone di un'abitazione permanente in ciascuno... è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali); b) se non si può determinare... essa è considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente"

    La Cassazione ha precisato che tali criteri devono essere concretamente valutati dal giudice di merito e non possono essere sostituiti da un'automatica prevalenza della registrazione anagrafica nazionale.

  • Art. 29 della Convenzione (certificato di residenza fiscale)

    La certificazione rilasciata dall'autorità fiscale britannica attestante la soggezione a tassazione nel Regno Unito costituisce elemento rilevante che impone l'accertamento dei criteri di collegamento convenzionali.

  • Art. 75 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato come norma di raccordo che porta le disposizioni convenzionali ad incidere sulle modalità di applicazione delle imposte sui redditi in ambito nazionale; la Corte ne evidenzia la funzione di rendere operativa la normativa pattizia.

  • Art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi)

    La CTR aveva applicato la disposizione che definisce la residenza fiscale facendo leva sulle risultanze anagrafiche; la Cassazione ha osservato che tale criterio nazionale non può prevalere automaticamente sulla verifica convenzionale dei collegamenti personali ed economici.

  • L. 5 novembre 1990, n. 329 (ratifica della Convenzione)

    Norma formale che ha reso la convenzione vincolante in Italia; la Corte la richiama per affermare la prevalenza degli obblighi internazionali nella materia fiscale.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. (motivo di cassazione invocato)

    Richiamato come norma processuale che consente la censura per violazione di legge e falsa applicazione della normativa convenzionale e nazionale in sede di legittimità.

  • Art. 117, comma 1 Cost.

    Riferito dalla Corte per sottolineare l'obbligo di conformità dell'azione legislativa e amministrativa italiana agli obblighi internazionali, incluso il rispetto delle norme convenzionali che evitano la doppia imposizione.

Massime di principio

  • La convenzione contro le doppie imposizioni prevale sulla normativa fiscale interna: il criterio anagrafico nazionale non è automaticamente decisivo quando la convenzione impone una verifica dei collegamenti personali ed economici.
  • Quando un soggetto risulta residente per entrambe le giurisdizioni, il giudice deve applicare la tie-break rule (art.4 par.2) valutando abitazione permanente, centro degli interessi vitali e soggiorno abituale sulla base delle prove fattuali.
  • La certificazione di "subject to tax" rilasciata dall'autorità fiscale dello Stato estero è elemento probatorio significativo che impone al giudice di merito un esame approfondito dei criteri di residenza convenzionale.
  • L'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente o la mancata iscrizione all'AIRE costituiscono presunzioni rilevanti nell'ordinamento nazionale, ma non sono presunzioni assolute che escludono la valutazione delle circostanze di fatto ai fini convenzionali.
  • Il giudice di merito non può limitarsi a motivazioni formali: deve compiere gli accertamenti di fatto necessari per determinare il centro degli interessi vitali e l'effettiva situazione personale ed economica.
  • In controversie similari conviene produrre documentazione probatoria precisa (contratti di affitto/immobili, iscrizioni scolastiche familiari, dichiarazioni fiscali estere, certificati fiscali esteri) per dimostrare la residenza fiscale estera.
  • Se la convenzione attribuisce la tassazione al paese di residenza estera e ciò è provato, il contribuente può ottenere il rimborso delle ritenute operate dallo Stato che ha indebitamente trattenuto.

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