Cassazione Civile, Ordinanza n. 29549/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un'impugnazione del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata per l'IRPEF trattenuta in eccedenza su somme corrisposte al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, qualificate come incentivo all'esodo e assoggettate ad aliquota ordinaria invece che al regime agevolato previsto dalla normativa richiamata. In primo grado il contribuente aveva ottenuto accoglimento; in appello l'Ufficio era rimasto soccombente anche nel giudizio di rinvio. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 1 e 36 del d.lgs. 546/1992, degli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che la sentenza della CTR era nulla perché la copia autentica prodotta risultava priva della pagina 5 sin dal deposito dell'originale, con conseguente impossibilità di ricostruire il ragionamento decisorio e di comprendere se il giudice di merito avesse effettivamente esaminato la tempestività della domanda di rimborso e la sussistenza dei presupposti dell'agevolazione fiscale. Era inoltre richiamata, nei precedenti passaggi della vicenda processuale, la questione della decadenza dal diritto al rimborso ex art. 38, comma 2, del d.P.R. 602/1973.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che la sentenza della CTR, risultando mancante della pagina 5 sin dall'origine, presentava una frattura logico-espositiva tale da non consentire di ricostruire in modo completo il ragionamento decisorio, con particolare riguardo ai punti decisivi relativi alla tempestività dell'istanza e al diritto al beneficio fiscale. Per tale ragione ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
È richiamato come norma che disciplina il termine di decadenza per la richiesta di rimborso; la Corte, nel rinvio, indica che il giudice di merito deve verificare se tale decadenza sia intervenuta.
art. 1 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato insieme alle altre norme processuali come parametro della dedotta nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza nel processo tributario.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La mancanza di una pagina della sentenza, tale da impedire la comprensione del percorso argomentativo, integra nullità per carenza di motivazione su punto decisivo.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato unitamente all'art. 132 c.p.c. come parametro della motivazione della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Utilizzato come vizio di legittimità per far valere la nullità della sentenza d'appello.
Massime di principio
- È nulla per difetto di motivazione la sentenza di appello prodotta in copia autentica che risulti priva di una pagina sin dall'origine, quando tale lacuna impedisca di ricostruire l'esatto e compiuto ragionamento decisorio su punti decisivi della controversia.
- La mancanza materiale di una parte della sentenza può tradursi in nullità solo se incide concretamente sulla intelligibilità della decisione e determina una frattura logico-espositiva non colmabile con il testo residuo.
- Quando la Cassazione annulla per vizio motivazionale una decisione che avrebbe dovuto affrontare anche il profilo della decadenza, il giudice di rinvio deve esaminare espressamente tale questione decisiva e gli ulteriori presupposti del diritto azionato.
- Nel giudizio di legittimità, la sentenza d'appello non è immune da censura se, per difetto strutturale del testo, non consente di verificare se il giudice abbia effettivamente deciso tutti i punti rilevanti devoluti in appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29488/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29489/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29490/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29491/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29492/2021 del 22/10/2021
- ordinanza_civile · 22 ott 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 29493/2021 del 22/10/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →