Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20963/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La lite nasce da un rapporto di conto corrente intestato a una società, garantito da fideiussioni prestate da alcuni soggetti. Dopo il recesso della banca dal rapporto, veniva ottenuto un decreto ingiuntivo per circa 168 mila euro, opposto dai debitori che contestavano il calcolo degli interessi, deducendo in particolare il carattere trimestrale degli addebiti, l’anatocismo e il superamento del tasso soglia. In primo grado, all’esito di CTU, l’opposizione veniva accolta solo in parte, con revoca del decreto e riduzione della somma dovuta. In appello i debitori reiteravano le contestazioni sugli interessi, ma la decisione veniva confermata. In cassazione veniva proposto un unico motivo, formalmente prospettato come omesso esame di un fatto decisivo, ma sostanzialmente volto a censurare il mancato rilievo d’ufficio della nullità delle fideiussioni per violazione del divieto di intese restrittive della concorrenza. I ricorrenti sostenevano che le clausole delle fideiussioni attuassero l’intesa "a monte" e che, essendo la nullità dei contratti "a valle" rilevabile d’ufficio, la Corte d’appello avrebbe dovuto dichiararla anche a fronte di una deduzione formulata solo con comparsa conclusionale. La Corte ha però ritenuto il motivo inammissibile perché il ricorso non indicava in modo specifico quali elementi di fatto emersi nel giudizio di merito avrebbero dovuto indurre il giudice a rilevare la nullità, limitandosi a un richiamo generico alla questione e a una decisione di merito favorevole alla tesi dei ricorrenti.

La decisione

La Corte ha preliminarmente escluso l’improcedibilità del ricorso, ritenendo superata la prova di resistenza perché la notifica era avvenuta nei sessanta giorni dalla sentenza. Nel merito, ha dichiarato inammissibile l’unico motivo di ricorso, osservando che, pur essendo in astratto rilevabile d’ufficio la nullità parziale del contratto "a valle" in presenza degli elementi fattuali necessari, nel caso concreto i ricorrenti non avevano specificamente dedotto nel ricorso quali circostanze emerse nel giudizio di merito avrebbero imposto tale rilievo officioso. La censura è stata quindi ritenuta carente di specificità. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati, in solido, alle spese in favore delle controricorrenti, oltre all’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato se previsto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato in relazione alla proposta di definizione anticipata, poi disattesa perché il ricorso è risultato tempestivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. n. 228/2012, art. 1, comma 17

    citata quale norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

  • art. 2697 c.c.

    richiamato solo indirettamente nella parte in cui la Corte ribadisce la necessità di indicare specificamente gli elementi fattuali rilevanti ai fini della nullità

  • art. 1418 c.c.

    evocato in via implicita nel riferimento alla nullità negoziale e alla nullità parziale del contratto a valle

  • art. 2, legge antitrust

    richiamato implicitamente nel riferimento al divieto di intese restrittive della concorrenza

Massime di principio

  • La nullità del contratto "a valle" collegata a un’intesa restrittiva della concorrenza può essere rilevata d’ufficio solo se nel giudizio di merito risultano già acquisiti gli elementi fattuali necessari a fondarla.
  • In sede di legittimità, la censura per mancato rilievo officioso di una nullità negoziale è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente quali circostanze emerse nel processo avrebbero dovuto indurre il giudice a rilevare la nullità.
  • La deduzione tardiva della nullità, formulata solo in comparsa conclusionale, non basta da sola a superare il requisito di specificità del motivo di ricorso per cassazione.
  • Quando la Corte esclude l’improcedibilità del ricorso per tardività, la verifica sulla prova di resistenza si risolve nel controllo della tempestività della notificazione rispetto al termine di impugnazione.
  • Il rilievo officioso di una nullità non esonera la parte dall’onere di allegare nel ricorso gli elementi di fatto decisivi già emersi nel processo di merito.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneConto correnteImpugnazioni
RamiContrattiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.