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Sentenza

Sentenza del 20/03/2018 n. 1182 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Atto di costituzione del trust - Imposta ipotecaria e catastale - Tassazione in misura fissa - Sussiste - Ragione - Mera segregazione dei beni - Rileva - Assenza del trasferimento dei beni e arricchimento di persone - Rileva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'atto di costituzione del trust è soggetto alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale. Il trasferimento effettivo dei beni e l'eventuale arricchimento dei beneficiari rilevano al momento dello scioglimento del trust o dell'attribuzione dei beni ai beneficiari, non al momento della sua costituzione.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale dell'atto di costituzione di un trust con riferimento alle imposte ipotecaria e catastale. È stato sostenuto che tali imposte dovessero essere applicate in misura proporzionale, mentre la decisione afferma l'applicabilità della misura fissa. La ragione è che la costituzione del trust realizza una mera segregazione patrimoniale, qualificabile come donazione indiretta funzionale alla segregazione, senza un effettivo trasferimento dei beni né un arricchimento immediato in capo a persone determinate.

Massime di principio

  • La costituzione di un trust, quando produce soltanto l'effetto di segregare i beni senza trasferirne definitivamente la titolarità economica ai beneficiari, non determina di regola l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale.
  • Per stabilire il corretto trattamento fiscale occorre verificare se l'atto realizzi un effettivo trasferimento patrimoniale e un arricchimento immediato, oppure una mera destinazione o segregazione dei beni.
  • L'imposizione proporzionale può essere collegata al momento in cui i beni vengono effettivamente attribuiti ai beneficiari, poiché è allora che si realizza l'arricchimento rilevante.
  • La qualificazione formale dell'atto non è sufficiente: occorre considerare gli effetti economici concreti prodotti dalla costituzione del trust.

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