Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1558/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), 14 agosto 2025, n. 766, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202507507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, che aveva respinto il ricorso contro l'esclusione da una procedura aperta per lavori di ristrutturazione e adeguamento di un immobile dell'INPS

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il consorzio, primo classificato nella procedura di gara, era stato escluso insieme alla consorziata designata per l'esecuzione dei lavori per la ritenuta sussistenza di gravi illeciti professionali ai sensi degli articoli 95 e 98 del d.lgs. 36/2023. Nei confronti del consorzio era stata valorizzata una risoluzione contrattuale disposta dall'Agenzia del Demanio per violazioni delle norme di sicurezza, abbandono del cantiere, mancata adozione di misure contro il degrado dell'immobile e incapacità di assicurare la continuità delle lavorazioni, nonostante la sostituzione di più consorziate esecutrici. Nei confronti della consorziata erano state considerate due risoluzioni contrattuali, rispettivamente disposte da ALER Milano e dal Comune di Milano, per una pluralità di inadempimenti. L'appellante ha dedotto, con i primi tre motivi, l'erroneità della valutazione di gravità e di incidenza degli episodi sull'affidabilità professionale, lamentando difetto di contestualizzazione, irragionevolezza e sproporzione, nonché l'omessa considerazione del rilevante volume d'affari e delle numerose commesse regolarmente eseguite. Ha contestato inoltre la ricostruzione delle vicende relative alla consorziata, sostenendo che le risoluzioni fossero imputabili a criticità delle amministrazioni committenti e che l'omessa dichiarazione non fosse rilevante poiché le risoluzioni risultavano dal casellario ANAC. In via subordinata ha dedotto la violazione dell'art. 97 del d.lgs. 36/2023 per il mancato esercizio della facoltà di sostituzione della consorziata e ha chiesto, ove necessario, il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE in relazione agli articoli 57 e 63 della direttiva 2014/24/UE.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto adeguata, analitica e coerente la motivazione della stazione appaltante, ricavabile anche dalla relazione del RUP, sia quanto alla risoluzione imputata al consorzio sia quanto alle due risoluzioni riferite alla consorziata designata. La causa di esclusione per grave illecito professionale è non automatica e implica una valutazione discrezionale della stazione appaltante, sindacabile soltanto in presenza di illogicità, contraddittorietà, errore o travisamento dei fatti, vizi non riscontrati. Il rilievo secondo cui l'episodio del consorzio aveva valore economico modesto rispetto al volume complessivo dell'attività è stato ritenuto non decisivo: proprio la contenuta entità dell'appalto avrebbe dovuto consentirne l'agevole esecuzione. Quanto alla consorziata, l'appellante non ha smentito i fatti storici, ma ha proposto una diversa valutazione degli stessi, insufficiente a superare il giudizio tecnico-discrezionale dell'amministrazione. Le omissioni dichiarative sono state considerate soltanto quali elementi di supporto alla valutazione di gravità, non come autonoma causa di esclusione; analogamente, il riferimento alla mancata impugnazione delle risoluzioni è stato valutato ai sensi dell'art. 98, comma 7, del d.lgs. 36/2023. Il consorzio, quale soggetto giuridico autonomo e distinto dalle consorziate, era tenuto a dimostrare autonomamente il possesso dei requisiti generali e nei suoi confronti sussisteva una causa di esclusione autonoma. Poiché l'esclusione riguardava quindi autonomamente anche il consorzio, l'eventuale sostituzione della consorziata non avrebbe comunque evitato l'esclusione; per tale ragione il quarto motivo e la questione pregiudiziale unionale sono stati ritenuti irrilevanti. L'appellante è stato condannato alle spese del grado, liquidate in euro 5.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 95, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    Prevede la causa di esclusione non automatica relativa al grave illecito professionale, la cui ricorrenza richiede una valutazione della stazione appaltante sull'affidabilità dell'operatore economico.

  • art. 98, comma 2, d.lgs. 36/2023

    Individua gli elementi e le condotte rilevanti per la configurazione del grave illecito professionale e per la valutazione dell'affidabilità dell'operatore.

  • art. 98, comma 5, d.lgs. 36/2023

    L'omissione dichiarativa può essere utilizzata come elemento di supporto nella valutazione della gravità dell'illecito professionale, ma non costituisce di per sé un'autonoma causa di esclusione.

  • art. 98, comma 7, d.lgs. 36/2023

    La mancata impugnazione delle risoluzioni contrattuali può essere valorizzata nell'ambito della valutazione del grave illecito professionale.

  • art. 96, comma 6, d.lgs. 36/2023

    Disciplina le misure di self-cleaning; nel caso concreto non risultavano adottate misure idonee.

  • art. 96, comma 14, d.lgs. 36/2023

    Impone la comunicazione delle circostanze non risultanti dal fascicolo virtuale e conferma che l'omissione dichiarativa non integra, di per sé, un'autonoma causa di esclusione.

  • art. 97 d.lgs. 36/2023

    Disciplina la sostituzione o l'estromissione della consorziata o dell'impresa interessata da una causa di esclusione; la relativa questione è irrilevante quando sussista una causa autonoma di esclusione anche a carico del consorzio.

  • art. 57 direttiva 2014/24/UE

    È richiamato dall'appellante quale parametro europeo per la disciplina delle cause di esclusione e delle misure di affidabilità, ma il giudice non ha ritenuto necessario sollevare una questione pregiudiziale.

  • art. 63 direttiva 2014/24/UE

    È richiamato in relazione alla sostituzione del soggetto ausiliario o partecipante colpito da una causa di esclusione; la questione è stata ritenuta irrilevante per l'autonoma esclusione del consorzio.

  • art. 65, comma 2, lett. c), d.lgs. 36/2023

    Riguarda i consorzi di imprese artigiane, qualificazione soggettiva del consorzio partecipante alla gara.

Massime di principio

  • La causa di esclusione per grave illecito professionale ha natura non automatica e rimette alla stazione appaltante una valutazione discrezionale sull'affidabilità dell'operatore economico; il giudice amministrativo può sindacarla soltanto per illogicità, contraddittorietà, errore, travisamento dei fatti o manifesta carenza della motivazione.
  • La valutazione del grave illecito professionale deve essere motivata con riferimento ai fatti concreti, alla loro gravità e alla loro incidenza sull'affidabilità professionale; il mero raffronto tra il valore modesto del contratto risolto e il volume complessivo d'affari dell'impresa non impone di per sé un esito favorevole all'operatore, potendo la modesta entità dell'appalto rendere ancora più significativa l'incapacità di portarlo a termine.
  • Quando l'operatore contesta la valutazione di un grave illecito professionale senza smentire i fatti storici accertati, ma prospettando soltanto una diversa lettura del loro significato, tale diversa valutazione non è sufficiente a sostituire quella della stazione appaltante in assenza dei vizi propri del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità amministrativa.
  • L'omessa dichiarazione di fatti potenzialmente integranti un grave illecito professionale non costituisce autonomamente una causa di esclusione, ma può essere valorizzata, insieme agli altri elementi del caso, come fattore di aggravamento o conferma del giudizio sull'affidabilità dell'operatore.
  • Un consorzio dotato di autonoma personalità giuridica, distinto dalle imprese consorziate e unico contraente nei confronti della stazione appaltante, deve dimostrare autonomamente il possesso dei requisiti generali; una causa di esclusione riferibile direttamente al consorzio mantiene autonoma rilevanza rispetto a quella riguardante la consorziata designata.
  • La sostituzione della consorziata colpita da una causa di esclusione non può evitare l'esclusione dell'offerente quando sussista anche una causa autonoma di esclusione direttamente riferibile al consorzio; in tale situazione è irrilevante la questione interpretativa europea concernente presupposti e tempi della sostituzione.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneRito appalti e sorte del contratto
RamiContratti pubblici
SottomaterieGrave illecito professionale
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazioneConcorrenza ed evidenza pubblica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.