Cassazione Civile, Ordinanza n. 02460/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso/invito di pagamento TARI per l'annualità 2017 relativo a locali commerciali detenuti in un'area interportuale del territorio comunale. La società sosteneva che, all'interno dell'area, il servizio di raccolta dei rifiuti urbani non fosse svolto dal Comune, il quale si limitava al servizio sulle strade di collegamento e accesso; di conseguenza chiedeva l'applicazione della riduzione tariffaria prevista dalla legge per mancato svolgimento del servizio nella zona servita. A sostegno deduceva: (1) violazione del giudicato esterno formatosi su una sentenza relativa alla TARI 2014, che avrebbe accertato la mancata raccolta all'interno dell'interporto e il diritto all'abbattimento dell'85%; (2) violazione dell'art. 1, commi 656 e 657, L. 147/2013, per non avere il Comune provato lo svolgimento del servizio all'interno dell'interporto; (3) ulteriori violazioni di legge fondate sui contratti di smaltimento privato dei rifiuti, sulla transazione intervenuta per annualità pregresse con riconoscimento della riduzione dell'85%, sui consistenti quantitativi di rifiuti prodotti nell'area e sul rapporto tra il tributo richiesto e il corrispettivo del servizio affidato dal Comune al gestore esterno. Il Comune resisteva eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e per la richiesta di un nuovo apprezzamento di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni di inammissibilità, ha accolto i motivi di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania. La decisione di merito viene riformata perché, sulla base di precedenti conformi, il mancato svolgimento del servizio di raccolta all'interno della vasta area interportuale, pur in presenza del servizio sulle strade di accesso e collegamento, integra il presupposto per l'applicazione della riduzione legale di cui all'art. 1, comma 657, L. 147/2013. La Corte precisa che il giudicato su annualità diverse e l'accordo transattivo relativo agli anni 2006-2009 non spiegano efficacia preclusiva sull'annualità 2017; la misura concreta della riduzione dovrà essere nuovamente determinata dal giudice di rinvio in base ai criteri legali e alle caratteristiche della zona e del servizio.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti per violazione di legge e, nel primo motivo, anche per vizio motivazionale
art. 1, L. 147/2013
commi 641, 642, 656 e 657
il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione di locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani; la tassa è dovuta da chiunque li possieda o detenga; la riduzione massima al 20% opera in caso di mancato svolgimento del servizio o grave violazione della disciplina; nelle zone in cui la raccolta non è effettuata, il tributo è dovuto in misura non superiore al 40%, graduabile anche in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta
art. 1117 c.c.
è menzionato solo nella definizione delle aree escluse dalla TARI quanto alle aree comuni condominiali non detenute o occupate in via esclusiva
art. 2697 c.c.
è evocato indirettamente nel richiamo all'onere probatorio del contribuente che invoca la riduzione tariffaria
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
consente di dedurre in cassazione la violazione o falsa applicazione di norme di diritto
art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
richiamato nel primo motivo insieme al vizio di violazione del giudicato esterno
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una diversa annualità di un tributo periodico non spiega, di regola, efficacia preclusiva per le annualità successive quando il presupposto fattuale da accertare non abbia carattere stabile o permanente, ma sia suscettibile di mutare nel tempo.
- La riduzione della TARI per mancato svolgimento del servizio di raccolta non ha natura risarcitoria o sanzionatoria: opera come riduzione legale dell'imposizione quando il servizio, pur istituito, non sia concretamente svolto nella zona in cui si trova l'immobile.
- Il contribuente che invochi la riduzione deve provare specificamente, per la singola annualità e per la concreta zona di ubicazione, l'effettivo mancato svolgimento del servizio o la grave difformità rispetto alle regole di erogazione.
- La circostanza che il Comune svolga il servizio sulle strade di accesso e collegamento non esclude, di per sé, il diritto alla riduzione se il servizio non è prestato all'interno della vasta area in cui insistono i locali tassati.
- Gli accordi transattivi o le determinazioni amministrative riferiti a periodi d'imposta precedenti non vincolano automaticamente le annualità successive, salvo che abbiano ad oggetto un presupposto stabile e permanente.
- La misura della riduzione prevista dalla legge, una volta accertati i presupposti, è rimessa alla valutazione del giudice di merito, che deve tener conto della distanza dal più vicino punto di raccolta, delle caratteristiche della zona e delle modalità del servizio sostitutivo eventualmente attivato.
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