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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 01914/2026 del 19/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa al periodo di custodia cautelare in carcere dal 18/01/2022 al 20/01/2022 e successivi arresti domiciliari fino al 15/07/2022, in relazione ai delitti connessi al traffico di stupefacenti contestati (art. 74 DPR 309/90 e artt. 81 cpv., 110 c.p., 73 comma 1-bis DPR 309/90). La ricorrente era stata assolta con sentenza irrevocabile del 13/12/2022 ma la Corte d'appello aveva negato l'indennizzo ritenendo sussistente una colpa grave della ricorrente, consistente in comportamenti di connivenza e frequenti contatti con esponenti dell'associazione criminale che avrebbero indotto in errore l'autorità giudiziaria e contribuito all'adozione/alla conservazione delle misure cautelari.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso della Bali Eralda, confermando la valutazione della Corte d'appello circa la sussistenza della colpa grave ostativa all'indennizzo. La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione dei fatti concreti (intercettazioni, rapporti con il compagno e con Arapaj Ermal, ricezione di denaro, contegno connivente) e la loro idoneità a creare l'apparenza di coinvolgimento nell'attività criminosa. È stata altresì esclusa la violazione dell'art. 5 CEDU, in quanto la previsione della colpa grave e la procedura di riparazione costituiscono rimedio effettivo. Seguono condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    art. 314, comma 1 cod. proc. pen.

    La nozione di "colpa grave" ai sensi di tale norma ostativa all'indennizzo è stata interpretata come condotta caratterizzata da macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza che abbia creato, anche non volontariamente, una situazione prevedibile che ha determinato l'intervento dell'autorità giudiziaria e l'adozione o il mantenimento della misura cautelare; il giudice della riparazione deve basarsi su fatti concreti e valutare ex ante se la condotta abbia creato la falsa apparenza della configurabilità del reato.

  • art. 5 CEDU

    art. 5, par. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    La Corte ha ritenuto compatibile con l'art. 5 CEDU l'esclusione dell'indennizzo per colpa grave, purché lo Stato offra un rimedio effettivo, certo e con ragionevoli probabilità di successo; la valutazione della colpa grave si pone su piano diverso dalla responsabilità penale e non viola la Convenzione se motivata e fondata su elementi idonei.

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74 e art. 73, comma 1-bis)

    art. 74, comma 1, 2, 3 e 4; art. 73, comma 1-bis

    Norme sostanziali in materia di stupefacenti a cui si riferivano le imputazioni per le quali la ricorrente era stata inizialmente sottoposta a misure; la Corte ha valutato i rapporti e le condotte della ricorrente alla luce degli indizi collegati a tali reati per giudicare la sussistenza della colpa grave.

  • artt. 81 cpv., 110 c.p.

    artt. 81 cpv., 110 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla contestata azione in concorso/partecipazione in reato; la Cassazione ha distinto la valutazione penale (assoluzione) dalla valutazione per la riparazione (esame degli indizi e del comportamento che ha creato l'apparenza di coinvolgimento).

Massime di principio

  • La valutazione per la riparazione per ingiusta detenzione è distinta dal giudizio di merito penale: anche in caso di assoluzione, il giudice della riparazione valuta ex ante se la condotta del richiedente abbia creato l'apparenza di reità tali da giustificare la misura.
  • La "colpa grave" ai sensi dell'art. 314 c.p.p. si configura quando la condotta è caratterizzata da macroscopica negligenza, imprudenza o trascuratezza che abbia prevedibilmente indotto l'autorità ad adottare o mantenere la misura cautelare.
  • Frequentazioni ambigue, rapporti stretti con esponenti di un sodalizio criminale o comportamenti di connivenza, anche se non integranti reato, possono costituire elementi idonei a escludere l'indennizzo se adeguatamente motivati e collegati in modo concausale alla misura cautelare.
  • Il giudice della riparazione deve motivare su fatti concreti e precisi (intercettazioni, contatti, trasferimenti di denaro, comportamenti ripetuti) dimostrando la loro oggettiva idoneità a generare l'apparenza di coinvolgimento nell'attività criminosa.
  • L'esclusione dell'indennizzo per colpa grave non contrasta necessariamente con l'art. 5 CEDU quando lo Stato preveda un rimedio effettivo e il giudizio sia conforme ai requisiti di certezza e ragionevole possibilità di successo.

Testo integrale

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