Cassazione Penale, Sentenza n. 13243/2023 del 29/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo e secondo grado per il reato indicato nell'art. 624-bis c.p. per un furto commesso il 15/12/2021. In appello, il 6/6/2022, l'imputato aveva depositato una proposta di concordato ex art. 599-bis c.p.p., con il consenso del Procuratore generale. Il 7/6/2022 la Corte d'appello ha rigettato la proposta e, senza ordinare la prosecuzione del dibattimento né rinviare per consentire nuove iniziative difensive o un nuovo accordo, ha pronunciato immediatamente la sentenza di definizione del giudizio. Il ricorrente ha dedotto violazione del diritto di difesa per omessa prosecuzione del dibattimento (richiamando artt. 178 e 180 c.p.p. e art. 602 c.p.p.) e ha altresì contestato la valutazione sulla richiesta di riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, comma 1, n. 6 c.p. e il calcolo della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso per cassazione con riferimento al primo motivo. Ha ritenuto nulla la sentenza di appello pronunciata immediatamente dopo il rigetto del concordato senza che il giudice avesse disposto la prosecuzione del dibattimento, in violazione della giurisprudenza consolidata e dell'art. 602, comma 1-bis c.p.p. Ha qualificato la nullità come "nullità generale a regime intermedio" e ha annullato la sentenza impugnata, rinviando gli atti ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio. Il secondo motivo (sulla valutazione dell'attenuante e sul calcolo della pena) è stato assorbito dall'accoglimento del primo motivo. La richiesta del Procuratore generale di dichiarare il ricorso inammissibile è stata disattesa.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
Norma invocata quale fattispecie di reato contestata (furto commesso nell'abitazione della parte offesa). Nel dispositivo impugnato tale articolo è il titolo del reato per cui l'imputato è stato condannato in primo e secondo grado.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Norma richiamata come fondamento della 'proposta di concordato' depositata dall'imputato in appello; disciplina la possibilità di concordare la definizione del processo con rinuncia a specifici motivi di impugnazione.
art. 602 cod. proc. pen. (comma 1-bis)
Secondo la Corte, l'art. 602 c.p.p., e in particolare il comma 1-bis, impone che, se il giudice rigetta la proposta di concordato, debba disporre la prosecuzione del dibattimento o il rinvio, per consentire alle parti di discutere e formulare le conclusioni sul merito; la mancata disposizione di prosecuzione o rinvio rende nulla la sentenza pronunciata immediatamente dopo il rigetto.
art. 178, lett. b) e c) e art. 180 cod. proc. pen.
Richiamate come fondamento della nullità: la Corte ha qualificato la sentenza emanata senza aver prima disposto la prosecuzione del dibattimento come affetta da nullità ai sensi di tali disposizioni (nullità a regime intermedio), perché è stata compressa la possibilità per le parti di esercitare la difesa e formulare conclusioni.
art. 62, comma 1, n. 6 cod. pen.
Norma citata rispetto alla dedotta attenuante (sostanzialmente correlata alla riparazione del danno). Nel caso di specie la Corte territoriale aveva ritenuto non riconoscibile l'attenuante perché il versamento effettuato in primo grado non sarebbe stato sufficiente a risarcire il danno; tale questione è rimasta assorbita dall'annullamento della sentenza e non è stata ulteriormente decisa dalla Cassazione.
Massime di principio
- Se in sede di appello viene proposta e depositata una proposta di concordato (ex art. 599-bis c.p.p.), il rigetto di tale proposta da parte del giudice non può essere seguito immediatamente dalla pronuncia della sentenza senza che il giudice abbia disposto la prosecuzione del dibattimento o il rinvio: in caso contrario la sentenza è nulla per violazione del diritto di difesa.
- La nullità derivante dalla immediata pronuncia della sentenza dopo il rigetto del concordato costituisce una nullità di regime intermedio (artt. 178 e 180 c.p.p.) e può essere fatta valere in Cassazione anche se dedotta per la prima volta in sede di ricorso.
- La procedura cartolare o le modalità emergenziali (es. udienze a distanza adottate per il contenimento della pandemia) non esonerano il giudice dall'obbligo di disporre la prosecuzione del dibattimento o il rinvio quando la proposta di concordato venga rigettata; la stessa regola di tutela del diritto di difesa si applica anche in tali contesti.
- In presenza di controversie sulla riconoscibilità di attenuanti connesse alla riparazione del danno, il giudice di merito deve motivare sulla effettiva sufficienza del risarcimento; tuttavia, tali questioni possono rimanere non decise se la sentenza è annullata per vizi procedurali pregiudizievoli.
- Difensore e parti, quando propongono un concordato, devono curare la forma e la tempestività del deposito e, in caso di rigetto, chiedere espressamente la prosecuzione del dibattimento o il rinvio per evitare il rischio di declaratoria di nullità; il giudice d'appello deve invece esplicitamente disporre la prosecuzione o il rinvio prima di decidere nel merito.
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