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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 50024/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Torino che, nel procedimento per associazione per delinquere finalizzata a reati di resistenza e disturbo, aveva disposto nei loro confronti l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. I motivi principali (quattro) sono: 1) censura di utilizzazione di una "annotazione" Digos del 26/03/2021 ritenuta tardiva rispetto al termine delle indagini (13/01/2021) e quindi inutilizzabile; 2) doglianza sulla motivazione e sull'insufficienza dei gravi indizi in ordine alla sussistenza dell'associazione, con critica alla sovrapposizione tra centro sociale e sodalizio criminoso e alla mancanza di prova di una struttura organizzativa stabile e di ruoli; 3) contestazione di ultra petita nella applicazione della misura verso due ricorrenti che, secondo la difesa, non erano gravate da imposizioni cautelari all'udienza del 5/05/2023; 4) vizio motivazionale relativo alla valutazione delle esigenze cautelari, ossia mancata verifica della loro attualità e carenza di individualizzazione e concretezza nella motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili in quanto manifestamente infondati. In dettaglio: sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la tempestività va valutata con riferimento alla data di compimento degli atti investigativi (non alla data di redazione della informativa) e che il provvedimento di merito ha fatto riferimento principalmente ad atti anteriori e autosufficienti; sul secondo motivo la Corte ha ritenuto la motivazione del tribunale del riesame conforme ai canoni richiesti per la valutazione degli indizi gravi, valorizzando la ripetizione cronica di condotte illecite, la presenza di un nucleo organizzato, compiti e ruoli e l'"affectio societatis"; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la difesa non ha prodotto la prova (atto di revoca) necessaria a sostenere la censura; il quarto motivo è stato ritenuto infondato perché il tribunale ha adeguatamente valutato la persistenza delle esigenze cautelari sulla base del consolidato modus operandi degli indagati. La Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e ha disposto la trasmissione dell'estratto del provvedimento all'organo dell'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 23 comma 8 d.lgs. 137/2020

    Richiamato come disciplina procedurale sul contraddittorio scritto; contestualizza la modalità di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 273 c.p.p.

    Norma sui gravi indizi di colpevolezza: la Corte ha verificato che il giudice del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi in relazione all'associazione, sulla base di elementi ripetitivi e sistemici.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma sulle esigenze cautelari: la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia correttamente individuato la persistenza delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva e di reiterazione) alla luce del modus operandi degli indagati.

  • art. 627 comma 3 e art. 628 comma 2 c.p.p.

    Richiamati dai ricorrenti come norme che disciplinano l'inutilizzabilità di atti/processi, ma la Corte ha ritenuto infondate le deduzioni relative all'inutilizzabilità dell'annotazione Digos.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che prevede la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili o infondati: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese.

  • Giurisprudenza: Sez. U. n. 11 del 22/03/2000 (Audino) e successivi orientamenti

    La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui in Cassazione il controllo sulla motivazione delle misure cautelari verifica la congruenza e la logicità della motivazione del giudice del riesame, non consentendo una rivalutazione libera delle prove; il tribunale deve motivare secondo il modello di cui all'art. 292 c.p.p. e relativi canoni.

Massime di principio

  • La tempestività e l'utilizzabilità di atti di polizia giudiziaria vanno valutate con riferimento alla data di compimento dell'atto investigativo, non alla sola data di redazione o deposito dell'informativa; le informative depositate dopo il termine possono essere utilizzabili se sono mera ricognizione di atti già autonomamente acquisiti, ma sono inutilizzabili se contengono rielaborazioni probatorie autonome.
  • Per distinguere tra concorso di persone in reati ripetuti e una associazione per delinquere occorrono elementi che evidenzino: un numero minimo di partecipanti, un programma criminoso unitario e duraturo, una struttura organizzativa con ruoli e una "affectio societatis"; la ripetizione cronica di reati-fine e il "common understanding" operativo possono sorreggere, in fase cautelare, l'ipotesi associativa.
  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione cautelare è limitato: la Cassazione verifica la logicità, la completezza e la conformità ai canoni giuridici della motivazione, ma non sostituisce la valutazione probatoria del giudice di merito né riconsidera liberamente gli elementi di fatto.
  • Le censure generiche e non supportate da documentazione probatoria sono destinate a essere dichiarate inammissibili; se si deduce che una misura è stata revocata o che una prova è invalida, è necessario allegare ed esibire i provvedimenti o gli atti che dimostrino tali circostanze.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari è necessario che il giudice abbia motivato l'attualità e la concretezza del pericolo (di fuga, di inquinamento probatorio, di reiterazione): motivazioni basate su un modus operandi consolidato e sulla persistenza di condotte compatibili con la reiterazione possono giustificare misure anche non afflittive.
  • Quando si contesta l'utilizzabilità di atti per decorso del termine indagini, la difesa deve specificare quali atti sarebbero tardivi e perché la loro utilizzazione avrebbe formativamente inciso sulla decisione; contestazioni globali e non specifiche sono deboli in sede di legittimità.
  • In fase cautelare il collegamento tra precedenti/pendenze e la misura cautelare deve essere plausibile e proporzionato: la Corte però ritiene legittimo, in presenza di un quadro fattuale coerente, collegare condotte pregresse e stile di azione con il rischio di reiterazione.

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