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Sentenza

Sentenza n. 4694/2026 - Milano, Sezione 1

per l'esecuzione della sentenza di accoglimento n. 476/2025 pubblicata il 20.11.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Lodi - Sez. Lavoro, all'esito del giudizio R.G. n. 626/2025, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Lodi.

Giustizia amministrativa202602045

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, che ha riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici indicati nel ricorso

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 476/2025 del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, pubblicata il 20 novembre 2025 e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio di 500 euro annui tramite Carta elettronica del docente per gli anni scolastici oggetto del giudizio, condannando il Ministero ad adottare gli atti necessari, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 20 novembre 2025; secondo la ricorrente, l’Amministrazione non aveva compiuto alcun adempimento e risultava decorso anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia e la rifusione delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza: ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione al Ministero il 20 novembre 2025 e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al titolo, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica, entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione, se anteriore. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con 60 giorni dalla richiesta della ricorrente; il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso. Non è stato liquidato un compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nell’amministrazione. Il TAR ha invece respinto l’astreinte: ha ritenuto sufficiente la nomina del commissario e ha ravvisato ulteriori ragioni ostative, considerando la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture centralizzate, la mole eccezionale del contenzioso seriale e la natura non essenziale, facoltativa e di modesto importo del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione ai procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    La domanda di ottemperanza va pertanto accolta, e il Ministero dell’istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta -, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore dei ricorrenti, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.

    Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione inadempiente di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e, ricorrendone i presupposti, nominare un commissario ad acta per l’esecuzione sostitutiva. La penalità di mora richiesta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può tuttavia essere negata quando sussistano ragioni ostative.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere alla tutela esecutiva nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Alla luce della citata decisione dell’Adunanza Plenaria, questo Collegio ritiene che molteplici ragioni giustifichino, in concreto, la decisione di non condannare la parte pubblica al pagamento dell’astreinte in linea con l’orientamento già espresso dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Lombardia - Milano, Sez. I, nn. 2097, 2100 e 4284 del 2026).

    La penalità di mora nei confronti dell’amministrazione può essere esclusa non solo in caso di manifesta iniquità, ma anche quando ricorrano autonome ragioni ostative. Nel caso esaminato sono state ritenute ostative la complessità e la natura plurifase dell’attivazione della Carta, la mole del contenzioso seriale e le caratteristiche non essenziali del beneficio; inoltre, la nomina del commissario ad acta è stata considerata sufficiente.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.

    In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione soccombente, il commissario ad acta può dare esecuzione al giudicato ricorrendo ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti in questione e al pagamento in conto sospeso.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    Tra questi vi sono gli Uffici territoriali competenti per il pagamento delle spese di giudizio (che non costituiscono oggetto del presente ricorso) nonché le società SO.GE.I. e CONSAP, di cui il Ministero si avvale, ai sensi dell’art. 4 del D.P.C.M. 28 novembre 2016, per la predisposizione e l’attivazione della Carta in forma di applicazione web.

    La predisposizione e l’attivazione della Carta elettronica si avvalgono di soggetti esterni e di strutture organizzative coinvolte nelle diverse fasi del procedimento; nel caso concreto tale articolazione è stata considerata rilevante per valutare le ragioni ostative all’astreinte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta verificati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio applicabile, il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente la pronuncia entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non consegue automaticamente all’inottemperanza dell’amministrazione: può essere esclusa quando sussistano concrete ragioni ostative, da valutare in relazione alle difficoltà organizzative e finanziarie dell’adempimento e alle caratteristiche del beneficio riconosciuto dal giudicato.
  • Quando l’esecuzione del giudicato è affidata a un commissario ad acta che è un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa, non è dovuto un compenso per l’attività commissariale, secondo quanto statuito nel caso esaminato.
  • In caso di incapienza dei fondi dell’amministrazione debitrice, l’esecuzione commissariale può avvalersi dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e dell’istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, del d.l. n. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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