Sentenza n. 685/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - dell'atto avente protocollo n. -OMISSIS- e datato -OMISSIS- del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, notificato all'odierno ricorrente in data 18.1.2022, recante il rigetto del ricorso gerarchico presentato in data -OMISSIS- avverso la sanzione disciplinare del richiamo scritto, inflitta con provvedimento notificato in data -OMISSIS-; - di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Rigetto del ricorso gerarchico avverso la sanzione disciplinare del richiamo scritto, nonché il provvedimento sanzionatorio presupposto
Esito
Favorevole al ricorrente (militare)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto del ricorso gerarchico proposto contro il richiamo scritto irrogato dall'Amministrazione per avere percepito il trattamento di missione in occasione della costituzione di parte civile in un processo penale, nonché per avere utilizzato il mezzo proprio per recarsi fuori sede senza autorizzazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e dell'art. 14 d.P.R. 737/1981, eccesso di potere per arbitrarietà, incoerenza, incongruità, contraddittorietà, erronea valutazione e travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e genericità della motivazione, nonché violazione degli artt. 24 e 97 Cost. Ha sostenuto che non esisteva un divieto di utilizzare il mezzo proprio in missione e che l'autorizzazione incideva soltanto sull'entità del rimborso, richiamando l'art. 13 d.P.R. 51/2009 e contestando il valore vincolante della circolare del 24 marzo 2017. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 12 d.P.R. 737/1981, illogicità e irrazionalità della sanzione e ulteriori vizi di eccesso di potere, rilevando che l'indebita percezione del trattamento di missione era stata da lui stesso segnalata agli uffici, con restituzione delle somme, e che tale condotta collaborativa non era stata considerata dall'Amministrazione; ha inoltre evidenziato che non era stata sanzionata la persona che aveva autorizzato il trattamento.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha respinto la censura di difetto di motivazione, ritenendo motivati i provvedimenti, ma ha riconosciuto la fondatezza sostanziale del primo motivo: l'art. 13 d.P.R. 51/2009 non vieta l'uso del mezzo proprio durante la missione, poiché l'autorizzazione è necessaria soltanto per ottenere un rimborso superiore a quello corrispondente al costo del biglietto ferroviario. La stessa circolare richiamata dall'Amministrazione riguarda esclusivamente il rimborso e non fonda un divieto disciplinarmente sanzionabile. È stata ritenuta fondata anche la seconda censura: l'Amministrazione non aveva considerato che il ricorrente aveva segnalato spontaneamente l'errore relativo al trattamento di missione, del quale non conosceva l'inesistenza del diritto dopo la costituzione di parte civile, e aveva immediatamente restituito le somme percepite. Pur nell'ambito della discrezionalità disciplinare, la cronologia degli eventi escludeva un comportamento scorretto e avrebbe dovuto condurre a una diversa decisione. Sono stati pertanto annullati sia il rigetto del ricorso gerarchico sia la sanzione disciplinare presupposta. Le spese di lite sono state compensate, con condanna del Ministero alla restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
La censura di difetto di motivazione è stata respinta; il giudice ha ritenuto motivati i provvedimenti impugnati.
art. 12 d.P.R. 737/1981
La disciplina è stata richiamata in relazione alla legittimità e proporzionalità della sanzione disciplinare; la condotta complessiva, alla luce della segnalazione spontanea e della restituzione delle somme, non integrava un comportamento scorretto.
art. 14 d.P.R. 737/1981
Richiamato dal ricorrente in relazione ai vizi del provvedimento disciplinare; il giudice ha annullato gli atti impugnati.
art. 3 n. 3 d.P.R. 737/1981
È la disposizione posta dall'Amministrazione a fondamento del richiamo scritto per comportamento ritenuto non corretto; il giudice ha escluso che la condotta concretamente accertata giustificasse la sanzione.
art. 13 d.P.R. 51/2009
Non pone un divieto di utilizzare il mezzo proprio in missione; l'autorizzazione rileva esclusivamente per ottenere un rimborso non limitato al costo del biglietto ferroviario.
artt. 24 e 97 Costituzione
Richiamati dal ricorrente, senza autonoma specificazione nella ratio decidendi.
Massime di principio
- L'uso del mezzo proprio da parte del dipendente in missione, in assenza della prescritta autorizzazione, non costituisce di per sé una violazione disciplinare quando la disciplina applicabile collega l'autorizzazione esclusivamente alla possibilità di ottenere un rimborso superiore al costo del trasporto pubblico.
- Una circolare interna che disciplina l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio ai fini del rimborso non può essere interpretata come fonte di un autonomo divieto di utilizzo del mezzo privato, né può fondare una sanzione disciplinare per una condotta che la normativa non vieta.
- Nell'esercizio della discrezionalità disciplinare, l'Amministrazione deve considerare la condotta complessiva del dipendente, inclusa la segnalazione spontanea dell'errore, la collaborazione con gli uffici e la restituzione delle somme indebitamente percepite.
- La percezione indebita di un trattamento economico non giustifica automaticamente una sanzione disciplinare quando la ricostruzione cronologica dei fatti esclude un comportamento scorretto del dipendente e dimostra l'assenza di consapevolezza dell'errore, seguita da tempestiva regolarizzazione.
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