Sentenza n. 2900/2026 - Milano, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n.1815/2024 emessa dalla sez. Lav. del Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, che aveva ordinato l'accredito sulla carta del docente di 500 euro annui per gli anni scolastici 2022/23 e 2023/24
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero dell'Istruzione e del Merito non aveva dato esecuzione alla sentenza n. 1815/2024 del Tribunale di Milano, passata in giudicato, nella parte in cui riconosceva il diritto all'accredito sulla carta del docente dell'importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2022/23 e 2023/24. La sentenza era stata notificata al Ministero il 6 aprile 2025 quale titolo esecutivo, con attestazione di conformità all'originale. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza al giudicato. Ha ritenuto procedibile il ricorso perché il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 era decorso dalla notificazione della sentenza, munita dell'attestazione di conformità, presso la sede del debitore. Il giudice ha chiarito che il riferimento normativo al titolo esecutivo riguarda l'atto attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 474 c.p.c., e non la spedizione in forma esecutiva di cui all'art. 475 c.p.c., non più necessaria dopo la riforma Cartabia. Nel merito, accertata la mancata esecuzione della sentenza, ha ordinato al Ministero di adempiere integralmente entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine, con ulteriori sessanta giorni per l'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, di adottare le misure necessarie per assicurare l'esecuzione del giudicato, compresa la dichiarazione di inottemperanza e la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il termine di 120 giorni decorre dalla notificazione, presso la sede del debitore, del titolo esecutivo inteso come provvedimento attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile; la notificazione costituisce condizione di procedibilità dell'azione esecutiva contro la pubblica amministrazione.
art. 474 c.p.c.
Rileva per individuare il titolo esecutivo come atto che attribuisce un diritto certo, liquido ed esigibile suscettibile di esecuzione coattiva.
art. 475 c.p.c.
La spedizione in forma esecutiva non è più necessaria dopo le modifiche introdotte dalla legge Cartabia; ciò non incide sulla decorrenza del termine previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 dalla notificazione della sentenza munita di attestazione di conformità.
Massime di principio
- Ai fini dell'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione presso la sede del debitore del provvedimento giudiziario munito dell'attestazione di conformità, quale titolo esecutivo attributivo di un diritto certo, liquido ed esigibile.
- Il riferimento dell'art. 14 d.l. n. 669/1996 al titolo esecutivo non coincide con la spedizione in forma esecutiva prevista dall'art. 475 c.p.c.; la soppressione di tale formalità a seguito della legge Cartabia non impedisce la decorrenza del termine dilatorio dalla notificazione della sentenza conforme all'originale.
- Accertata la mancata esecuzione di un giudicato contenente un obbligo di pagamento o di attribuzione di una utilità determinata, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per eseguire il giudicato non ha diritto a un compenso quando gli adempimenti demandati rientrano nei suoi compiti istituzionali.
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