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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44939/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi principali. Primo motivo: censura di violazione degli artt. 393 e 629 c.p. e vizio di motivazione, sostenendo di non aver avuto la qualità soggettiva richiesta per il concorso in estorsione poiché avrebbe agito nella convinzione, indotta dall'inganno altrui, di far valere un proprio credito nei confronti del datore di lavoro Osmani; pertanto, a giudizio della difesa, mancava la causalità psichica necessaria per rispondere dell'estorsione in concorso e si sarebbe dovuto ritenere al più un reato di minore gravità. Secondo motivo: omessa applicazione della nuova circostanza attenuante di lieve entità introdotta dalla sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 15/06/2023, che prevede la possibilità di diminuire la pena fino a un terzo quando il fatto risulti di lieve entità per natura, modalità, entità del danno o altro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Sul primo motivo ha ritenuto il gravame generico e meramente rivalutativo: i giudici di merito avevano fornito motivazione congrua e circostanziata, ritenendo la versione difensiva implausibile alla luce dell'attività minatoria protratta (una giornata intera di pressioni e seguito telefonico la mattina successiva), dell'esiguità della somma contestata e del ruolo attivo del ricorrente in una condotta caratterizzata da elevato livello intimidatorio; pertanto non è consentita in questa sede una ricostruzione alternativa dei fatti. Sul secondo motivo la Corte ha applicato i principi stabiliti dalla Corte costituzionale (sent. n. 120/2023) ma ha escluso la rilevanza dell'attenuante di lieve entità nel caso concreto, perché gli elementi fattuali (protratta reiterazione delle minacce, compressione della libertà di movimento della vittima, partecipazione coordinata di più persone) escludono l'estemporaneità, la scarsa offensività e l'assenza di profili organizzativi richieste per il riconoscimento dell'attenuante. Il ricorso è quindi stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Riferimento al concorso di persone nel reato: la Corte ha confermato che la partecipazione di Arifi all'attività estorsiva rientra nel concorso, sulla base della valutazione di merito sull'apporto e sulla responsabilità.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma incriminatrice dell'estorsione; la sentenza richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale operata dalla Corte costituzionale (sent. n.120/2023) nella parte in cui la norma non prevedeva la possibilità di attenuazione per lieve entità del fatto; tuttavia, nel caso concreto la gravità del fatto esclude l'applicazione dell'attenuante.

  • sentenza Corte costituzionale n. 120 del 15/06/2023

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 629 nella parte in cui non prevede la riduzione della pena (fino a un terzo) per i casi di lieve entità, indicando gli indici della lieve entità (estemporaneità, esiguità del danno e del profitto, assenza di profili organizzativi) che i giudici devono valutare.

  • art. 65, comma 1, n. 3 cod. pen.

    Richiamato per la regola generale che consente la diminuzione della pena 'in misura non eccedente un terzo' quando ricorra un'attenuante di lieve entità; la Corte costituzionale indica questa misura come parametro di riduzione applicabile.

  • artt. 47-48 cod. pen.

    Richiamati dalla difesa (in tema di imputazione e responsabilità): la Corte di Cassazione ha valutato che, anche prendendo in considerazione tali principi, mancano gli elementi per escludere la responsabilità per concorso in estorsione nel caso concreto.

  • art. 311 cod. pen. (richiamo comparativo)

    La Corte costituzionale ha usato analogie con l'art. 311 (circostanza di lieve entità prevista per reati contro la personalità dello Stato) per motivare l'esigenza di una attenuante equivalente anche per l'estorsione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese ai sensi di questa disposizione.

  • altre pronunce citate

    sent. n. 68 del 06/03/2012; sent. n. 86 del 13/05/2024

    Giurisprudenza costituzionale e di legittimità richiamata dalla Corte per argomentare la rilevanza dell'attenuante di lieve entità e il corretto ambito di applicazione della stessa.

Massime di principio

  • I motivi di ricorso che si limitano a una rivalutazione dei fatti e della credibilità delle prove sono inammissibili in Cassazione: occorre indicare un vizio giuridico o di motivazione specifico e rilevante.
  • Per escludere la responsabilità per concorso in un reato come l'estorsione, non è sufficiente invocare una convinzione soggettiva o un credito personale: è necessario dimostrare l'assenza della componente volitiva e cognitive tipiche del reato; la condotta concreta (protratta nel tempo, intimidatoria, coordinata) può comprovare la sussistenza della colpevolezza.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.120/2023 i giudici devono valutare l'eventuale applicazione dell'attenuante di lieve entità per l'estorsione e possono ridurre la pena fino a un terzo quando ricorrano indici oggettivi (estemporaneità, esiguità della somma, scarsa offensività, assenza di organizzazione).
  • L'attenuante di lieve entità non si applica quando emergono elementi oggettivi contrari: reiterazione della condotta, partecipazione di più persone, coordinamento, significativa compressione della libertà della vittima e non estemporaneità dell'azione.
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali secondo l'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare attentamente le prospettive di successo prima di proporre impugnazioni appellate.

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