Cassazione Civile, Ordinanza n. 21721/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La contribuente impugnava in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato il suo ricorso contro due avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato sinteticamente il reddito per due annualità, sulla base del possesso di un'autovettura acquistata in leasing e di un immobile ad uso abitativo condotto in locazione, oltre ad altre spese di mantenimento, assicurative e previdenziali. Con l'unico motivo di ricorso deduceva violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione all'art. 38, commi 4 e 6, d.P.R. n. 600/1973 e omesso/insufficiente esame di un fatto decisivo, assumendo che la CTR non avesse valorizzato correttamente le prove offerte a dimostrazione della propria capacità reddituale e non avesse esposto un iter motivazionale adeguato. La Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché, sotto la veste della violazione di legge e del vizio motivazionale, mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, senza indicare specificamente un fatto storico decisivo non esaminato dal giudice di appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la decisione di merito era sorretta da una motivazione analitica, basata sul confronto tra entrate dichiarate e spese sostenute, e che la ricorrente non aveva individuato il fatto decisivo omesso, limitandosi a criticare la valutazione probatoria compiuta dalla CTR. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite e ha dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La censura che investe la valutazione delle prove non può essere fatta valere come violazione di questo articolo quando mira, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
art. 38, commi 4 e 6, d.P.R. n. 600/1973
Viene richiamato il fondamento normativo dell'accertamento sintetico del reddito, basato sul raffronto tra spese sostenute e capacità reddituale dimostrata dal contribuente.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Nel testo richiamato dalla Corte, il vizio è ammissibile solo come omesso esame di un fatto decisivo, che deve essere specificamente indicato dalla parte ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare la sentenza di merito trasformando in violazione di legge o vizio di motivazione una contestazione che, in realtà, mira soltanto a ottenere una diversa valutazione delle prove.
- Per dedurre validamente il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la parte deve indicare uno specifico fatto storico, decisivo e non esaminato dal giudice di merito; non basta lamentare in modo generico l'insufficienza della motivazione.
- La motivazione è immune da censura in cassazione quando il giudice di merito abbia esposto in modo analitico il percorso logico seguito, confrontando i redditi allegati con le spese contestate nell'accertamento sintetico.
- In tema di accertamento sintetico del reddito, la sufficienza delle entrate documentate rispetto alle spese contestate è una questione di merito, non riesaminabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
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