Sentenza n. 405/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento prefettizio di rigetto dell'istanza volta alla revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio dell'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente era stato destinatario, nel 2008, di un divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, adottato in relazione a procedimenti penali per minacce e porto illegale di armi e munizioni. I procedimenti si erano conclusi con assoluzioni e un ulteriore procedimento per detenzione abusiva di armi era stato archiviato. Dopo una precedente istanza di revoca respinta, il ricorrente aveva presentato una nuova istanza nel 2019, richiamando le assoluzioni, il decorso del tempo e la modifica dell'art. 43 t.u.l.p.s. L'amministrazione aveva tuttavia confermato il giudizio negativo di affidabilità, valorizzando la persistente conflittualità familiare e gli episodi risultanti dagli atti penali. Il ricorso deduceva: difetto di motivazione, perché non sarebbero stati indicati gli elementi posti a fondamento del giudizio; irragionevolezza e carenza di attualità del pericolo, in ragione della risalenza dei fatti; difetto di istruttoria e omessa valutazione complessiva della personalità; irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto ai soggetti condannati ma riabilitati, alla luce della modifica dell'art. 43 t.u.l.p.s. e della circolare ministeriale del 12 settembre 2018; violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, per omessa considerazione delle osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 39 t.u.l.p.s. individui nel pericolo di abuso delle armi il presupposto del divieto e che la relativa valutazione abbia natura cautelare e preventiva, fondandosi su una prognosi probabilistica di verosimiglianza, non sull'accertamento penale oltre ogni ragionevole dubbio. La modifica dell'art. 43 t.u.l.p.s. non attribuisce un diritto al rilascio o alla revoca del divieto in favore dei soggetti assolti o riabilitati: le valutazioni amministrative sono autonome da quelle penali e i precedenti conservano rilevanza fattuale, da apprezzare insieme alle ulteriori circostanze. Nel caso concreto, le sentenze penali descrivevano una significativa conflittualità familiare, incluso un episodio nel quale il ricorrente avrebbe puntato un fucile contro l'antagonista; gli elementi sono stati ritenuti idonei, considerati unitariamente con il sequestro di una pistola a salve, a sostenere il giudizio prognostico negativo. Il decorso del tempo non imponeva di per sé la revoca del divieto, non essendo emerse palesi o macroscopiche irrazionalità nella valutazione amministrativa. È stato inoltre escluso il difetto di motivazione e istruttoria. Il quinto motivo è stato respinto perché le osservazioni successive al preavviso prospettavano soltanto una diversa qualificazione giuridica dei fatti, senza introdurre nuovi elementi fattuali; in tale ipotesi non è necessaria una confutazione analitica, essendo sufficiente la motivazione complessiva dell'atto. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 39 t.u.l.p.s.
Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
Il pericolo di abuso delle armi costituisce presupposto necessario e sufficiente del divieto di detenzione; la valutazione è cautelare, preventiva e discrezionale.
art. 43 t.u.l.p.s.
La modifica normativa non elimina la valutazione discrezionale dell'affidabilità né attribuisce un automatismo favorevole ai soggetti assolti o riabilitati; i precedenti possono conservare rilevanza fattuale.
d.lgs. 10 agosto 2018, n. 104
Ha modificato l'art. 43 t.u.l.p.s., senza introdurre un diritto automatico al rilascio o alla revoca dei provvedimenti in materia di armi.
art. 10-bis l. 241/1990
L'obbligo di esaminare le osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto non richiede una confutazione analitica delle deduzioni, soprattutto quando esse prospettino soltanto valutazioni giuridiche e non nuovi elementi fattuali.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito, unitamente all'art. 10 del Regolamento UE 2016/679, il presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per l'oscuramento dei dati identificativi del ricorrente.
Massime di principio
- Il divieto prefettizio di detenzione di armi può essere adottato quando una valutazione prognostica, fondata su elementi concreti e complessivamente considerati, renda più probabile che non il pericolo di abuso; non è necessario raggiungere il livello di certezza richiesto per l'accertamento della responsabilità penale.
- Il porto e la detenzione di armi non costituiscono diritti assoluti: l'amministrazione di pubblica sicurezza deve svolgere un controllo particolarmente penetrante e orientato alla massima precauzione, potendo valorizzare anche precedenti non conclusi con condanna.
- L'assoluzione penale, l'archiviazione o la riabilitazione non determinano automaticamente la revoca del divieto di detenzione o il rilascio del porto d'armi; le valutazioni amministrative sono autonome da quelle penali e i fatti sottostanti possono essere apprezzati quali elementi sintomatici dell'affidabilità del richiedente.
- Episodi storicamente accertati di grave conflittualità familiare, soprattutto se associati a minacce o a un uso non cauto di armi, possono sorreggere un giudizio prognostico negativo anche se risalenti nel tempo, purché siano valutati complessivamente e senza irrazionalità manifesta.
- Il decorso del tempo non comporta automaticamente il venir meno del pericolo di abuso delle armi né impone la revoca del divieto, quando l'amministrazione abbia considerato unitariamente gli elementi rilevanti e il giudizio non presenti palesi o macroscopiche illogicità.
- Dopo il preavviso di rigetto, l'amministrazione non deve confutare analiticamente ogni osservazione: l'onere motivazionale è più intenso rispetto a nuovi elementi fattuali, mentre può essere assolto con la motivazione complessiva dell'atto quando le deduzioni del privato contengano soltanto valutazioni giuridiche.
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