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Sentenza

Sentenza del 11/02/2020 n. 1355 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 77/2020 - PROCESSO TRIBUTARIO - ricorso per ottemperanza - depositato anteriormente alla scadenza del termine per l'adempimento posto a carico delle pp. aa. dall'art. 14 d.l. 669/1996 - inammissibilita' - notificazione dell'atto di messa in mora a mezzo ufficiale giudiziario - necessita'

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Ricorso per ottemperanza volto a ottenere l'esecuzione di una sentenza della CTR (n. 7477/23/2016) che aveva condannato il Comune al pagamento delle spese di giudizio (euro 220). La ricorrente aveva inviato richiesta di pagamento e un atto di diffida e messa in mora (datato 26/02/2019) e ha depositato il ricorso il 29/05/2019.

La decisione

Il tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 70, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, il ricorso per ottemperanza può essere proposto solo dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per l'adempimento o, in mancanza, entro 30 giorni dalla notifica valida della messa in mora a mezzo ufficiale giudiziario. Per le amministrazioni pubbliche sussiste il termine specialmente previsto dall'art. 14 del D.L. n. 669/1996 (120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo): poiché la sentenza era stata notificata l'11/02/2019, il ricorso depositato il 29/05/2019 risultava anticipato rispetto al termine del 11/06/2019. Inoltre, la messa in mora prodotta non era valida perché non notificata dall'ufficiale giudiziario (si era proceduto con raccomandata/deposito al protocollo). Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese per euro 200,00.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 546/1992, art. 70, comma 2

    Stabilisce che il ricorso per ottemperanza è proponibile solo dopo la scadenza del termine di legge per l'adempimento o, in mancanza di un termine specifico, entro 30 giorni dalla notifica a mezzo ufficiale giudiziario della messa in mora; il termine dei 30 giorni è residuale.

  • D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14

    "le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto"

    Individua il termine specifico (120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo) per le Pubbliche Amministrazioni: fino a tale termine il creditore non può attivare il giudizio di ottemperanza; tale termine è il riferimento privilegiato previsto dall'art. 70 D.Lgs. 546/1992.

  • Legge 21 marzo 1994, n. 53, art. 1

    "soltanto l'avvocato munito di procura alle liti poteva eseguire direttamente le notifiche"

    Richiamata dalla parte resistente per contestare la validità di notifiche eseguite da soggetti non abilitati; la pronuncia segnala che notifiche e atti formali richiedono modalità e soggetti abilitati per essere efficaci.

  • DM 10 marzo 2014 n. 55 e DM 8 marzo 2018 n. 37

    Usati per il riferimento ai criteri e parametri di liquidazione delle spese di giudizio; sulla base di tali parametri le spese sono state liquidate in complessivi euro 200,00.

Massime di principio

  • Quando il debitore è una pubblica amministrazione, prima di proporre un ricorso per ottemperanza occorre verificare se esiste un termine di legge per l'adempimento (es. art. 14 D.L. n. 669/1996: 120 giorni); se tale termine è previsto, il ricorso è inammissibile se proposto prima della sua scadenza.
  • Il termine di 30 giorni dalla notifica della messa in mora a mezzo ufficiale giudiziario è residuale e vale solo in assenza di un termine legale specifico; inoltre la notifica della messa in mora deve essere effettuata dall'ufficiale giudiziario per essere efficace.
  • Le comunicazioni inviate per posta raccomandata, depositate al protocollo dell'ente o inviate via PEC da soggetti non abilitati possono non integrare una valida messa in mora o notificazione idonea a far decorrere termini processuali rilevanti.
  • Prima di avviare un giudizio per ottemperanza, il creditore dovrebbe curare la corretta formale messa in mora (mediante ufficiale giudiziario) e accertarsi della decorrenza dei termini di legge applicabili alla controparte pubblica.
  • Il deposito anticipato di un ricorso per ottemperanza rispetto ai termini previsti può comportare l'inammissibilità e la condanna alle spese; valutare preventivamente la correttezza formale degli atti e la competenza del soggetto che ha effettuato le notifiche.

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