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Sentenza

Sentenza n. 452/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: declaratoria dell''illegittimità del silenzio serbato dall''Ente Regionale per l''abitazione Pubblica delle Marche – Presidio di Ancona sulla diffida trasmessa a mezzo PEC in data 30.11.2023 con cui la Legnotek S.B. S.r.l. chiedeva «In via principale emettere i SAL e i certificati di pagamento straordinari ex art. 26 D.L. 50/2016 corrispondenti ai SAL da 5 a 6 e per l''effetto di corrispondere i relativi importi maggiorati degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002; In via altrettanto principale, onde eseguire l''ODS n. 12 del 24.11.2023, di voler disporre il pagamento dell'acconto sui predetti SAL straordinari in misura non inferiore ad € 150.000,00, unitamente alla concessione di un termine ragionevole non inferiore a giorni 90 decorrenti dalla corresponsione del predetto acconto» con l''assegnazione di un termine non superiore a 30 giorni per provvedere e, nel caso di perdurante inerzia di ERAP Marche, per la nomina di un commissario ad acta che provvederà a riscontrare, con un provvedimento espresso, la diffida dell''odierna ricorrente nel successivo termine di 30 giorni; e per l''accertamento della fondatezza della pretesa e dell'illegittimità del silenzio serbato dall''Ente Regionale per l''abitazione Pubblica delle Marche sulla diffida trasmessa a mezzo PEC in data 30.11.2023 dalla Legnotek S.B. S.r.l., con conseguente condanna di ERAP Marche ad emettere i SAL e i certificati di pagamento straordinari ex art. 26 D.L. 50/2016 corrispondenti ai SAL da 5 a 6 e per l''effetto di corrispondere i relativi importi maggiorati degli interessi di cui al d.lgs. 231/2002; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Legnotek S.B. S.r.l. il 2/4/2024: nella parte di interesse della Legnotek S.B. S.r.l. della nota Erap Marche prot. 006754 del 16.2.2024 eram_042 PG 0017 0009 P avente ad oggetto «Comune di Ancona, Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate – DPCM 15.10.2015 – progetto di riqualificazione “AUD-ArchiCittà”, int. 1 SOCIAL LAB – “ArchiCittà”, int. 2 PALESTRA – “ArchiCittà”, int. 3 EDILIZIA SOCIALE E.R.P. – “ArchiCittà”» e di tutti gli altri atti presupposti e consequenziali ancorché non conosciuti e per l''accertamento del diritto alla corretta liquidazione degli importi spettanti a titolo di straordinari ex art. 26 D.L. 50/2016 corrispondenti ai SAL da 5 a 6 nella misura di € 218.555,31 oltre intessi ex d.lgs. 231/2002 ovvero ordinare all''Amministrazione di rivalutare il provvedimento alla luce dei motivi di ricorso.

Giustizia amministrativa202400032

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio serbato da ERAP Marche sulla diffida relativa all'emissione dei SAL e dei certificati di pagamento straordinari per la revisione prezzi dell'appalto, nonché gli atti successivi concernenti la revisione prezzi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio e di accertamento, chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità dell'inerzia di ERAP Marche sulla diffida del 30 novembre 2023 e che l'ente fosse condannato a emettere i SAL e i certificati di pagamento straordinari relativi ai SAL da 5 a 6, ai sensi dell'art. 26 del d.l. 50/2016, nonché a corrispondere l'importo richiesto, pari a € 218.555,31, oltre interessi ai sensi del d.lgs. 231/2002. La ricorrente aveva inoltre chiesto il pagamento di un acconto e la concessione di un termine per l'esecuzione dell'ordine di servizio. Con motivi aggiunti ha impugnato, per la parte di interesse, la nota di ERAP Marche del 16 febbraio 2024 relativa alla revisione prezzi del contratto di appalto e ha chiesto il riconoscimento del diritto alla corretta liquidazione degli importi. Nel corso del giudizio la società ha dichiarato che le parti avevano definito le modalità di revisione dei prezzi e i relativi importi e, pertanto, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La decisione è fondata sulla dichiarazione della ricorrente, depositata prima della decisione, di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio, resa a seguito della definizione tra le parti delle modalità e degli importi della revisione prezzi. Il giudice ha rilevato che la parte ricorrente dispone dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può rinunciare al ricorso o dichiarare il venir meno dell'interesse; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire né procedere d'ufficio in senso contrario. ERAP ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese. Le spese di giudizio sono state compensate; la ricorrente ha rinunciato alla domanda di restituzione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Il venir meno dell'interesse concreto alla decisione comporta l'impossibilità di proseguire il giudizio; la valutazione dell'interesse resta nella disponibilità della parte ricorrente.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 26 d.l. 50/2016

    Costituiva la base normativa della pretesa relativa ai SAL e ai certificati di pagamento straordinari per la revisione prezzi, ma non è stata esaminata nel merito per il sopravvenuto venir meno dell'interesse.

  • d.lgs. 231/2002

    Era richiamato quale fonte degli interessi richiesti sugli importi dovuti, senza esame di merito della relativa pretesa.

Massime di principio

  • La sopravvenuta definizione sostanziale della controversia e la conseguente dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determinano l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione e può rinunciare al ricorso o dichiarare il venir meno dell'interesse alla sua coltivazione.
  • Il giudice amministrativo non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire né procedere d'ufficio in senso contrario quando il ricorrente abbia dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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