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Ordinanza

Ordinanza n. 1398/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento 17 dicembre 2025 con cui al ricorrente all'esito della prova preselettiva viene attribuito il punteggio di 29,41 anziché quello di 30,74, nell’ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 145 dirigenti tecnici per le esigenze dell’amministrazione centrale e periferica del Ministero dell’istruzione e del merito, con mancata ammissione alla prova scritta.

Giustizia amministrativa202601322

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: attribuzione di un punteggio ritenuto erroneo alla prova preselettiva, con mancata ammissione alla prova scritta

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 17 dicembre 2025 con cui, nell’ambito del concorso pubblico per titoli ed esami finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato di 145 dirigenti tecnici del Ministero dell’Istruzione e del Merito, gli è stato attribuito alla prova preselettiva il punteggio di 29,41 anziché quello di 30,74. Ha chiesto l’annullamento dell’atto, previa sospensione cautelare, deducendo in sostanza l’erroneità della valutazione, dalla quale è derivata la mancata ammissione alla prova scritta. Il testo dell’ordinanza non espone ulteriori specifici motivi di illegittimità né le ragioni tecniche dell’asserito errore.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., non disponendo però la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati. L’accoglimento è stato disposto al solo fine di sollecitare la definizione del giudizio nel merito, fissando l’udienza pubblica del 9 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L’ordinanza non contiene una valutazione definitiva sulla legittimità dell’attribuzione del punteggio o sull’ammissione alla prova scritta.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Consente, nell’ambito della tutela cautelare, di fissare sollecitamente la discussione del ricorso nel merito senza sospendere l’efficacia degli atti impugnati.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., l’istanza cautelare può essere accolta ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito, senza sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato e senza anticipare la decisione sulla fondatezza della domanda di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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