Cassazione Penale, Sentenza n. 37027/2023 del 08/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva due motivi: 1) violazione di legge e vizi di motivazione riguardo alla configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose contestata con riferimento ai furti (lamentando l'assenza di prova di danneggiamento/manomissione); 2) contestava la legittimazione a querelare di Libro Rosario per il furto contestato al capo B), in quanto mero dipendente assunto in prova del supermercato leso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato solo in parte. Ha rigettato il secondo motivo (legittimazione di Libro Rosario), ritenendolo manifestamente infondato in quanto Rosario era qualificato come responsabile dell'esercizio e quindi legittimato a proporre querela anche se assunto in prova. Ha però accolto il primo motivo con riferimento al solo capo B): ha ritenuto la motivazione sulla configurabilità dell'aggravante della violenza sulle cose insufficiente perché non risultava provato che l'uso di chiavi "adulterate" avesse causato effrazione o manomissione tale da rendere necessario un ripristino. La censura sul capo A) è stata dichiarata inammissibile per essere nuova rispetto all'appello. Conseguentemente la sentenza è stata annullata limitatamente all'aggravante della violenza sulle cose contestata al capo B) e rimessa per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Messina; per il resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Giurisprudenza - Sez. 5, Sentenza n. 11968 del 30/01/2018 (Piricò)
Principio secondo cui il titolare di una posizione di detenzione qualificata del bene (es. responsabile di un esercizio commerciale) è legittimato a proporre querela per conto dell'ente proprietario/gestore
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 13431 del 25/02/2022 (Pirroncello)
Chiarisce che l'aggravante della violenza sulle cose sussiste quando l'agente impiega energia fisica provocando rottura, guasto o manomissione che richiedono attività di ripristino della cosa
Giurisprudenza - Sez. 5, n. 11720 del 29/11/2019 (Romeo)
Stabilisce che non costituisce aggravante la mera manipolazione della cosa se non ne deriva manomissione o necessità di ripristino
Giurisprudenza - Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 (Bolognese)
Principio che preclude al ricorso per cassazione di sollevare questioni non devolute al giudice d'appello, salvo questioni rilevabili d'ufficio o impossibili da dedurre anteriormente
Massime di principio
- Per configurare l'aggravante della "violenza sulle cose" è necessario dimostrare una manomissione o un danno della cosa altrui che renda necessario un ripristino: non basta la semplice manipolazione o l'impiego di strumenti non ordinari senza prova di effrazione o guasto
- Se si contesta in Cassazione la qualificazione dell'aggravante, occorre che la questione sia già stata sollevata e trattata in appello; nuove censuresono inammissibili salvo che siano rilevabili d'ufficio
- La legittimazione a proporre querela per conto di un esercizio commerciale spetta al soggetto che riveste una posizione di detenzione qualificata/di responsabilità dell'esercizio (es. responsabile), anche se assunto in prova, purché la qualifica sia effettiva al momento della querela
- In ipotesi di motivazione insufficiente sulla sussistenza di un'aggravante, la Cassazione può annullare parzialmente la sentenza e rinviare ad altra sezione del giudice d'appello per un nuovo esame del punto
- In procedimenti per furto, è utile documentare in modo preciso ogni elemento materiale (effrazione della serratura, danni alla porta, necessità di riparazione) quando si contesta o si invoca l'aggravante della violenza sulle cose
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