Sentenza n. 2060/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 285/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per complessivi euro 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza n. 285/2024 del Tribunale di Como, notificata al Ministero il 29 gennaio 2025 e passata in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero ad accreditare sulla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente euro 500,00 annui per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 2.500,00. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento del Ministero. Il Ministero si è costituito con atto meramente formale, riferendo di avere pagato soltanto le spese legali liquidate nella sentenza di cognizione, senza dimostrare l'accredito del beneficio economico. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, al momento della sua proposizione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. Nel merito, ha ritenuto provata la spettanza degli importi riconosciuti dalla sentenza passata in giudicato e ha rilevato che il Ministero non aveva dedotto né dimostrato di aver adempiuto all'obbligo di accredito, avendo pagato soltanto le spese legali. Ha quindi dichiarato l'inottemperanza del Ministero e gli ha ordinato di accreditare al ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi dovuti, detratti eventuali pagamenti effettuati medio tempore per il medesimo titolo. Per il caso di persistente inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che questi operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e concluda l'incarico nei successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo residuo e adottare gli atti necessari all'esecuzione, senza compenso aggiuntivo poiché l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore antistatario e contributo unificato come per legge, se dovuto.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza, ordinare l'esecuzione del giudicato e nominare, per il caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il ricorso per l'esecuzione nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile, per le obbligazioni derivanti da una sentenza notificata all'Amministrazione, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997.
- Quando una sentenza passata in giudicato impone all'Amministrazione l'erogazione o l'accredito di una somma e l'Amministrazione non dimostra di avere adempiuto, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione dell'obbligo entro un termine determinato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento alla persistente inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato e all'istanza del creditore.
- L'attività commissariale affidata a un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica rientra nei suoi compiti istituzionali e non comporta il riconoscimento di un compenso aggiuntivo, salvo quanto diversamente previsto.
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