Cassazione Civile, Ordinanza n. 25849/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da un sinistro domestico: una persona ha riportato danni perché è stata fatta cadere dal cane del figlio, svincolatosi improvvisamente dal guinzaglio. L'azione è stata proposta contro il figlio del danneggiato, il quale ha chiamato in garanzia la propria compagnia assicuratrice per la copertura della responsabilità civile. La compagnia ha negato l'indennizzabilità, sostenendo che la polizza escludesse dalla copertura i danni causati ai genitori dell'assicurato. Il tribunale ha interpretato la clausola di esclusione in senso restrittivo, ritenendo che l'esclusione valesse solo per i parenti conviventi e quindi condannando anche l'assicuratore; la corte d'appello, invece, ha ritenuto che i genitori non fossero terzi danneggiati a prescindere dalla convivenza e che i danni da essi subiti fossero sempre esclusi dalla garanzia. In cassazione la ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1362, 1363, 1370 e ss. c.c., sostenendo che la clausola andasse letta nel senso che la convivenza rilevasse solo per gli altri parenti e affini, non per i genitori, e che comunque, essendo la clausola dubbia, dovesse applicarsi l'interpretazione contro il predisponente ex art. 1370 c.c.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha osservato che la clausola di polizza che escludeva alcuni soggetti dalla qualifica di terzi era ambigua, perché la convivenza poteva essere riferita solo agli "altri parenti ed affini" oppure all'intero elenco dei soggetti esclusi; inoltre, la ratio della clausola non era univoca e l'interpretazione della corte territoriale era stata adottata senza risolvere previamente il dubbio ermeneutico con tutti i criteri di interpretazione contrattuale, compreso quello contro il predisponente. Conseguentemente la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame della clausola assicurativa.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
l'interpretazione del contratto deve muovere dal testo ma non può arrestarsi a un solo dato letterale quando la clausola risulti ambigua.
art. 1363 c.c.
la clausola va letta sistematicamente nel contesto complessivo del contratto.
art. 1370 c.c.
nelle condizioni predisposte da uno solo dei contraenti, il dubbio ermeneutico deve risolversi nel senso sfavorevole al predisponente e favorevole all'aderente.
artt. 1362 e ss. c.c.
per clausole polisenso occorre utilizzare tutti i criteri ermeneutici prima di attribuire un significato specifico.
Massime di principio
- Nell'interpretazione delle clausole di assicurazione predisposte unilateralmente, il giudice non può attribuire un significato specifico se la clausola è polisensa senza aver prima esperito tutti i criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c.
- L'interpretazione contra stipulatorem ex art. 1370 c.c. presuppone che, all'esito dell'interpretazione testuale, sistematica e teleologica, permangano almeno due significati plausibili della clausola.
- La clausola predisposta da una sola parte che presenti ambiguità va letta tenendo conto anche della ratio dell'esclusione e delle conseguenze pratiche dell'una o dell'altra interpretazione; se il testo consente più letture, prevale quella sfavorevole al predisponente.
- In presenza di una clausola assicurativa che escluda dalla garanzia determinati soggetti in ragione della convivenza o del rapporto familiare, la collocazione sintattica di un aggettivo o participio non è di per sé decisiva, se il testo complessivo ammette una diversa lettura ragionevole.
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