Cassazione Penale, Sentenza n. 29084/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 18/09/2023, con cui Fusco era stato condannato ad ammenda di C 1200 per il reato previsto dall'art. 5 lett. b) e d) della legge n. 283/1962. Il ricorrente ha dedotto due motivi: 1) violazione degli artt. 157-160 c.p. per mancata declaratoria di prescrizione del reato, sostenendo che il termine di prescrizione ordinario era decorso tra il decreto di citazione a giudizio (ultimo atto interruttivo, 17/05/2019) e la sentenza di condanna (18/09/2023); 2) violazione dell'art. 163 c.p. per omessa motivazione sulla richiesta di riconoscimento della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: per il reato previsto dall'art. 5 legge 283/1962 il termine ordinario di prescrizione è di anni quattro (termine massimo cinque) ai sensi dell'art. 157 c.p.; l'ultimo atto interruttivo risultava essere il decreto di citazione a giudizio del 17/05/2019 e tra tale data e la sentenza del 18/09/2023 era decorso l'intero termine ordinario, anche tenuto conto della sospensione Covid di 64 giorni. Pertanto il reato si era estinto per prescrizione e la sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio. Il secondo motivo (omessa motivazione sulla sospensione condizionale) è stato assorbito.
Norme richiamate
legge n. 283 del 1962, art. 5 lett. b) e d)
Individua le fattispecie di reato contestate; la Corte si limita a riferirne l'applicabilità al caso concreto senza riportare il testo integrale
codice penale, art. 157
Stabilisce i termini ordinari e massimi di prescrizione applicabili; la Corte ha ritenuto applicabile il termine ordinario di 4 anni alla fattispecie (con termine massimo di 5 anni)
codice penale, art. 160
Regola gli effetti dell'interruzione della prescrizione: la prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se ci sono più atti interruttivi, decorre dall'ultimo; i termini non possono essere prolungati oltre un quarto. La Corte ha applicato tali principi per calcolare che il termine era decorso dall'ultimo atto interruttivo
codice penale, art. 163
Attiene agli effetti e alla motivazione in relazione alla sospensione condizionale della pena; nella sentenza è stata contestata l'omessa motivazione sulla richiesta di sospensione condizionale, ma la questione è stata assorbita dopo il riconoscimento dell'estinzione per prescrizione
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata a partire dall'ultimo atto interruttivo: se tra quell'atto e la pronuncia della sentenza decorre integralmente il termine ordinario previsto dall'art. 157 c.p., il reato si estingue e il giudice deve dichiararlo.
- Gli atti interruttivi fanno decorrere nuovamente il termine di prescrizione dal giorno dell'interruzione; in presenza di più atti, si prende come riferimento l'ultimo interruttivo (art. 160 c.p.).
- Eventuali sospensioni straordinarie (es. provvedimenti legati all'emergenza Covid) devono essere computate nel calcolo dei termini; tuttavia, se anche con tali sospensioni il termine ordinario è decorso, la prescrizione è maturata.
- Se la prescrizione è maturata prima della sentenza e non viene dichiarata dal giudice, la Corte di cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato.
- Le questioni processuali relative a misure come la sospensione condizionale della pena possono diventare irrilevanti se il reato è estinto per prescrizione; pertanto la difesa dovrebbe comunque contestare tempestivamente la prescrizione e documentare i calcoli per ottenere la declaratoria.
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