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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03640/2025 del 28/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La conseguenza è stata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Resta ferma la conferma della condanna pronunciata nei gradi di merito per il reato contestato, mentre la Corte di cassazione non ha accolto alcuna delle doglianze relative al trattamento sanzionatorio in punto di attenuanti.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per il delitto di spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate. Con il solo motivo di ricorso ha denunciato inosservanza di legge penale e vizio di motivazione, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura inammissibile perché sostanzialmente riproduttiva di doglianze già proposte in appello e già disattese, quindi priva di specificità e di una critica argomentata alla sentenza impugnata. Ha inoltre rilevato l'aspecificità del motivo per mancata correlazione con le ragioni della decisione impugnata, nonché la manifesta infondatezza della doglianza sulle attenuanti generiche, poiché la corte di merito aveva motivato richiamando elementi personali e fattuali ritenuti decisivi, senza necessità di esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli.

Norme richiamate

  • art. 62 n. 4 c.p.

    La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è stata invocata dalla ricorrente, ma la Corte non ne ha riconosciuto la sussistenza, ritenendo congrua la motivazione di merito sul diniego.

  • art. 581 c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e deve esplicitare il ragionamento critico in modo correlato alle ragioni della decisione impugnata; in difetto, il ricorso è aspecifico e inammissibile.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nella parte in cui la Corte qualifica il ricorso come inammissibile per difetto di specificità e correlazione con la decisione impugnata.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre pedissequamente censure già formulate in appello e già disattese, senza confrontarsi in modo critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La specificità del motivo di ricorso richiede una correlazione effettiva tra le ragioni della decisione censurata e le doglianze formulate; non basta un approccio assertivo o generico.
  • Il giudice, nel negare le circostanze attenuanti generiche, può motivare richiamando solo gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli prospettati dalle parti.
  • La censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti è manifestamente infondata quando la motivazione di merito dia conto, in modo non illogico, degli indici personali e fattuali ritenuti ostativi al beneficio.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioni
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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