Sentenza del 21/09/2016 n. 2167 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Notificazioni - Sequestro penale delle quote sociali - Amministratore giudiziario - Difetto di rappresentanza della società - Sussiste - Rappresentante legale - Unico legittimato a ricevere la notifica dell'avviso di accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2009, notificato all'amministratore giudiziario delle quote sociali anziché all'amministratore legale della società. Il 100% delle quote era sottoposto a sequestro penale, ma il sequestro non aveva determinato la decadenza dell'amministratore legale né la modifica della rappresentanza fiscale della società. Sono state inoltre contestate l'omessa notifica degli atti prodromici, la ricostruzione induttiva del reddito, il mancato riconoscimento dell'IVA detraibile e l'applicazione delle sanzioni.
La decisione
La Commissione ha confermato l'accoglimento del ricorso, seppure con motivazione diversa da quella dei primi giudici. Ha stabilito che l'amministratore giudiziario delle quote non era il rappresentante legale della società, né aveva potere di rappresentarla in giudizio, poiché non risultava adottata e comunicata all'Agenzia delle Entrate alcuna delibera di sostituzione dell'amministratore. L'avviso di accertamento, notificato al soggetto errato, è stato quindi caducato per difetto di corretta individuazione del destinatario. Le ulteriori contestazioni di merito non sono state esaminate perché assorbite. L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato rigettato e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, artt. 1, 15, 39, comma 2, e 42
Art. 39, comma 2: potere dell'Ufficio di determinare il reddito in caso di omessa dichiarazione sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti.
La disciplina dell'accertamento induttivo non elimina l'obbligo di notificare l'avviso al soggetto dotato del potere di rappresentanza della società.
D.P.R. n. 633/1972, artt. 18, 19, 55 e 56-57
Le norme riguardano la rivalsa e la detrazione IVA, nonché i requisiti e le modalità dell'accertamento IVA; nel caso concreto non sono state esaminate nel merito perché l'avviso è stato annullato per errore nel destinatario della notifica.
D.Lgs. n. 472/1997, artt. 6 e 7, comma 4
Le disposizioni sulle sanzioni e sulle cause di esclusione o riduzione della responsabilità non sono state esaminate, essendo stata previamente rilevata l'invalidità dell'avviso.
Legge n. 212/2000, artt. 7 e 10
Le norme riguardano l'obbligo di motivazione degli atti tributari, il legittimo affidamento e la buona fede; anche tali questioni sono rimaste assorbite.
Codice civile, art. 2697
La norma sull'onere della prova è stata invocata dalla società, ma non è stata scrutinata nel merito a causa dell'annullamento dell'atto per difetto di notifica.
Cassazione, sentenze n. 20585/2011 e n. 25461/2014
Richiamate per analogia a sostegno del principio secondo cui il sequestro delle quote e la nomina di un amministratore giudiziario non comportano automaticamente la sostituzione dell'amministratore legale della società.
Massime di principio
- Il sequestro penale delle quote sociali incide sulle partecipazioni e sul loro esercizio, ma non estingue la società né modifica automaticamente il suo rappresentante legale.
- L'amministratore giudiziario delle quote può rappresentare fiscalmente la società solo se viene formalmente nominato o sostituisce l'amministratore legale mediante un atto valido, normalmente da comunicare anche all'Agenzia delle Entrate e ai registri competenti.
- Gli atti tributari devono essere notificati al rappresentante legale risultante dai registri e dalle banche dati fiscali, salvo una valida e conoscibile modifica della rappresentanza.
- La notifica dell'avviso di accertamento a un soggetto privo del potere di rappresentanza può determinare la caducazione dell'atto, anche se tale soggetto esercita di fatto funzioni di gestione o ha firmato altri modelli fiscali.
- La presentazione di modelli fiscali o comunicazioni da parte dell'amministratore giudiziario, da sola, non prova la sua nomina quale rappresentante legale e non sostituisce una delibera formale né gli adempimenti di comunicazione.
- Quando l'invalidità della notifica dell'avviso è decisiva, il giudice può non esaminare le contestazioni relative alla ricostruzione del reddito, all'IVA, alla motivazione e alle sanzioni.
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