Cassazione Penale, Sentenza n. 14669/2026 del 22/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di riciclaggio (art. 648-bis c.p.), articolando quattro motivi: 1) nullita dell'ordinanza che non avrebbe precisato le date delle singole condotte (riferimento art. 181, commi 2 e 3 c.p.p.); 2) insufficienza e contraddittorietà della motivazione sulla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo del reato di riciclaggio, deducendo che le prove indicavano più un concorso nei reati presupposti commessi dalla moglie che non il reato di riciclaggio; 3) errata qualificazione giuridica delle condotte, sostenendo che avrebbero dovuto essere qualificate come concorso nei reati presupposti; 4) vizio nella dosimetria della pena, nelle statuizioni civili e nella confisca, senza però fornire elementi specifici a sostegno.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto integrato il reato di riciclaggio per versamenti ed operazioni realizzate su conti dell'imputato, ritenendo legittima la ricostruzione probatoria delle Corti di merito e richiamando il divieto di riesame in sede di legittimità dei fatti e della valutazione delle prove. Si sono inoltre respinti i profili di indeterminatezza dell'imputazione, richiamando la nozione di reato a formazione progressiva/consumazione prolungata nel riciclaggio. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa: euro 3.686,00 per ciascuna delle parti civili Brisinello Roberto e Busolini Toffoletto, e euro 3.167,00 per Intesa San Paolo S.p.A., oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per lamentare indeterminatezza delle date; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza poiché, nel caso di più condotte consumative in un medesimo contesto e con medesimo oggetto, il reato di riciclaggio può configurarsi come reato a formazione progressiva la cui consumazione si valuta con riferimento all'ultima operazione
La Corte ha confermato che il versamento su conti bancari di denaro di provenienza delittuosa integra il reato di riciclaggio; gli elementi oggettivo e soggettivo possono essere desunti da elementi indiziari concomitanti quali correlazione temporale con i reati presupposti e sproporzione tra redditi e movimentazioni bancarie
La Corte ribadisce i limiti del sindacato di legittimità: non spetta alla Cassazione riesaminare la valutazione in fatto e la persuasività delle prove; sono sindacabili solo i vizi rigidi indicati dalla norma (mancanza di motivazione, manifesta illogicità, contraddittorietà)
Applicato per la condanna alle spese del procedimento in caso di ricorso inammissibile
Sentenza Corte Costituzionale
Richiamata per giustificare il versamento, anche in caso di inammissibilità del ricorso, dell'importo equitativo alla cassa delle ammende salvo colpa dolosa; la Corte ha disposto l'obbligo di versamento di euro 3.000 senza ritenere colposa la domanda
Massime di principio
- Nel reato di riciclaggio costituisce tipico elemento oggettivo il trasferimento o la negoziazione di denaro di provenienza illecita mediante operazioni su conti: il deposito in conto corrente può integrare il reato anche se la condotta appare 'semplice' versamento.
- Quando le operazioni di riciclaggio sono più numerose e riferite allo stesso disegno criminoso si configura un reato a formazione progressiva e consumazione prolungata; quindi la mancata indicazione puntuale di ogni singola data non sempre determina indeterminatezza dell'imputazione.
- La prova del dolo specifico del riciclaggio (conoscenza o coscienza della provenienza illecita) può essere desunta da elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali la coincidenza temporale con i reati presupposti, la corrispondenza degli importi e la sproporzione tra redditi e movimentazioni finanziarie.
- La mera concessione dell'uso del conto o l'accettazione di somme non equivale automaticamente a concorso nei reati presupposti; occorre valutare se vi sia stata partecipazione all'azione tipica o al progetto criminoso.
- In Cassazione non è consentito un riepilogo libero della prova per ribaltare la valutazione del merito: sono ammissibili solo censure riguardanti la motivazione, la sua manifesta illogicità o contraddittorietà.
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e, in base alla giurisprudenza costituzionale, il versamento di una somma equitativa alla cassa delle ammende.
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