Ordinanza n. 1473/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: dell'Ordinanza n. 40 del 30.04.2025 (ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D.P.R. 380/2001), del Comune di Carinola di sospensione dei lavori in corso di esecuzione su un lotto di terreno sito in Carinola, Strada Statale Appia 557, distinto in Catasto al Foglio 24 map. 5035 e 5037 ; Per quanto riguarda i motivi aggiunti, per l’annullamento: dell’Ordinanza n. 93 del 04.11.2025, del Comune di Carinola, di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di sospensione dei lavori e successiva ordinanza di demolizione di opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con il ricorso introduttivo, l'ordinanza comunale di sospensione dei lavori adottata ai sensi dell'art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001 e, con motivi aggiunti, l'ordinanza di demolizione delle opere abusive e di ripristino dello stato dei luoghi. Dalla motivazione dell'ordinanza cautelare emerge che la controversia riguardava la legittimità degli interventi edilizi realizzati sulle particelle catastali interessate, che i ricorrenti ritenevano evidentemente non soggetti alle misure contestate. L'istruttoria ha accertato la presenza sull'area del vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lettera c), d.lgs. 42/2004, derivante dal Rio Rielli – Rio Limata, censito nell'elenco delle acque pubbliche e riportato nel Catalogo del Piano Paesaggistico Regionale della Campania. Le particelle ricadono inoltre, in parte, nella fascia di rispetto di 150 metri dalle sponde di corsi d'acqua iscritti negli elenchi pubblici. Il giudice ha quindi valutato la questione cautelare alla luce dell'assenza di titoli edilizi idonei e della non riconducibilità dell'opera all'edilizia libera, sia per l'esistenza del vincolo sia per le dimensioni dell'intervento.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare ex art. 55 c.p.a. Ritenuta la propria giurisdizione e competenza, il Collegio ha valorizzato gli esiti dell'istruttoria, dai quali risultava il vincolo paesaggistico ope legis previsto per le aree comprese nella fascia di 150 metri dalle sponde di corsi d'acqua pubblici. In tale quadro, ha ritenuto che l'opera non fosse autorizzata da titoli idonei alla sua realizzazione e non potesse essere qualificata come intervento di edilizia libera, in ragione sia del vincolo esistente sia delle dimensioni dell'intervento. Non è stata pertanto ravvisata, in sede cautelare, una prospettiva favorevole sufficiente a giustificare la sospensione degli atti comunali. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001
Costituisce la base normativa dell'ordinanza comunale di sospensione dei lavori oggetto di impugnazione.
art. 142, comma 1, lettera c), d.lgs. 42/2004
È stata applicata per qualificare come paesaggisticamente vincolata l'area interessata, in quanto compresa nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua pubblici.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale, respinta dal TAR nel caso concreto.
R.D. 9 dicembre 1909
È richiamato quale atto di censimento del Rio Rielli – Rio Limata nell'elenco delle acque pubbliche.
R.D. 1775/1933
È richiamato per l'individuazione dei corsi d'acqua pubblici le cui sponde sono assoggettate alla fascia di rispetto paesaggistica.
Massime di principio
- La presenza del vincolo paesaggistico ope legis previsto per le aree comprese nella fascia di 150 metri dalle sponde di corsi d'acqua pubblici impedisce di considerare liberamente realizzabile un intervento edilizio che ricada nell'area vincolata, ove manchino i necessari titoli e autorizzazioni.
- Un intervento edilizio non può essere ricondotto all'edilizia libera quando, oltre alla presenza di un vincolo paesaggistico, le sue dimensioni siano incompatibili con tale categoria di interventi.
- In sede cautelare, l'accertata assenza di titoli edilizi idonei e la riconducibilità dell'area a un vincolo paesaggistico costituiscono elementi contrari alla sospensione degli atti comunali di sospensione dei lavori e demolizione, in assenza di una prospettiva favorevole sull'impugnazione.
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