Sentenza n. 1929/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Catanzaro, giudice del lavoro, n. 806 del 6 ottobre 2024, relativa al beneficio della Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La docente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del lavoro, che le aveva riconosciuto il beneficio economico annuo di € 500 tramite la Carta elettronica del docente e condannato il Ministero a mettere a disposizione l’importo complessivo di € 3.000, oltre alle spese di lite di primo grado. La sentenza era stata notificata al Ministero il 28 ottobre 2024, era passata in giudicato il 29 luglio 2025 e, decorso il termine di moratoria di 120 giorni, risultava ancora ineseguita. La ricorrente ha inoltre domandato la fissazione di una penalità di mora per ogni successiva violazione o ritardo nell’esecuzione.
La decisione
Il TAR accoglie l’azione di ottemperanza e ordina al Ministero di eseguire integralmente la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione della presente decisione. In caso di ulteriore inadempimento, nomina un commissario ad acta, individuato da un dirigente del Dipartimento ministeriale competente, che dovrà provvedere in via sostitutiva entro i successivi 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza; gli eventuali oneri commissariali restano a carico dell’amministrazione inadempiente. Respinge la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua perché la Carta elettronica è un contributo per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, non un corrispettivo. Condanna il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 828, oltre spese generali e accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. merita accoglimento;
Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione della sentenza passata in giudicato, il perdurante inadempimento dell’amministrazione consente l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
non può essere accolta la domanda formulata ai sensi dell’art.114, co.4, lett. e), di fissazione della somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, giacché ritenuta manifestamente iniqua, in ragione della particolare funzione assegnata alla Carta elettronica docenti, che non costituisce un corrispettivo bensì un contributo per l’aggiornamento e la formazione del personale docente;
La penalità di mora può essere negata quando risulta manifestamente iniqua in relazione alla natura e alla funzione della prestazione oggetto del giudicato; in questo caso, il beneficio della Carta elettronica è un contributo formativo e non un corrispettivo.
art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001
infatti, la disposizione di cui all’art.5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola secondo cui i compensi e le spese dell’attività del commissario ad acta sono compresi nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale può applicarsi per analogia anche alle ottemperanze relative ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato è stata notificata all’amministrazione, è decorso il termine di moratoria di 120 giorni e permane l’inadempimento, ricorrono i presupposti per accogliere l’azione di ottemperanza e ordinare l’esecuzione del giudicato entro un termine assegnato dal giudice.
- In caso di mancata esecuzione entro il termine fissato in sede di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva entro un ulteriore termine.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata se, considerate la natura e la funzione della prestazione dovuta, la sua applicazione risulta manifestamente iniqua.
- La disposizione dell’art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001, relativa agli oneri dell’attività commissariale, può essere applicata per analogia anche ai giudizi di ottemperanza concernenti altre condanne al pagamento di somme di denaro.
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